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Reddito di cittadinanza: le regole per richiesta e fruizione

L’INPS, nella circolare n. 43 del 2019, fornisce tutte le istruzioni applicative utili alla gestione delle domande di reddito e pensione di cittadinanza. L’Istituto si sofferma in particolare sulle ipotesi di cumulabilità e compatibilità del reddito con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o dipendente o con la percezione di altre tipologie di reddito. Per quanto riguarda l’erogazione e la fruizione della card, vengono specificate le modalità di spesa del beneficio e le penalizzazioni previste in caso di fruizione soltanto parziale.

Con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, l’INPS detta le regole per la richiesta e l’erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza.

Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

Il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla legge e avere:

- un valore dell'ISEE inferiore a 9.360 euro;

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;

- un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;

- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc. La soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

Inoltre, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario di navi e imbarcazioni da diporto o di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente.

La percezione del Rdc è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria e con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” allegato alla circolare.

Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.

Il beneficio economico è erogato attraverso la carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare.

Con la carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.

Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.

Nel caso in cui il beneficio non sia stato interamente speso, sono previste, inoltre, le seguenti penalizzazioni:

- l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso;

- attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre.

INPS, circolare 20/03/2019, n. 43

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/03/21/reddito-cittadinanza-regole-richiesta-fruizione

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