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Reddito di cittadinanza: i primi chiarimenti dell’INPS

In vista dell’avvio della fase di erogazione di reddito e pensione di cittadinanza, previsto a partire dal prossimo mese di aprile, l’INPS ha fornito i chiarimenti operativi con la circolare 43 del 2019. Oltre a fornire due nuovi modelli utili alla gestione dell’istanza e a chiarire i casi di cumulabilità e compatibilità del beneficio con lo svolgimento di attività di lavoro, l’Istituto punta il dito sulle risorse poste dal Governo a finanziamento della misura. Se le domande per il reddito di cittadinanza dovessero andare ad esaurire le risorse previste, il governo dovrà rimodulare il beneficio e, nelle more di tale intervento, l’erogazione del beneficio resterò sospesa. Ad essere penalizzati saranno i soggetti che avranno presentato domanda per ultimi.

A meno di dieci giorni dall’erogazione della prima erogazione di reddito e della pensione di cittadinanza, l’INPS chiarisce alcune dinamiche riguardanti sia la richiesta che la fruizione delle misure.

Alla circolare n. 43 del 20 marzo 2019, l’Istituto allega inoltre tre modelli:

- il modello di domanda, già pubblicato in precedenza;

- la comunicazione ad integrazione per variazioni reddituali e svolgimento attività lavorativa, da presentare entro 30 giorni dall’invio della domanda (Red Comm. Ridotto);

- la comunicazione di variazione per attività di lavoro e altre variazioni, da rinnovare trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre (Red Comm. Esteso).

L’INPS specifica, inoltre che, a decorrere dal mese di marzo 2019, non è più possibile richiedere il Reddito di inclusione che, tuttavia, continua ad essere erogato a coloro ai quali è stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc. L'accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.

Sempre in data 20 marzo 2019, l’INPS ha comunicato che è online il servizio di consultazione delle domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza presentate presso gli sportelli di Poste Italiane, i CAF o tramite SPID sul sito reddito di cittadinanza.

A partire dal 15 aprile 2019 saranno disponibili i primi esiti delle domande presentate nel mese di marzo 2019: i richiedenti riceveranno apposita comunicazione di avvenuta trasmissione della domanda tramite sms, in cui sarà contenuto anche il numero di protocollo INPS.

L’Istituto ribadisce che la percezione del Rdc è compatibile sia con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria che con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.

All’atto di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE.

N.B. Nell’ipotesi di svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell'80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.

Non devono essere comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia.

Nel caso, invece, di svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il reddito da comunicare è individuato, in applicazione del principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività relativi al trimestre solare precedente a quello in corso all’atto della domanda.

La carta Rdc può essere impiegata per:

- l’acquisto di beni di prima necessità, medicinali;

- il pagamento di alcune utenze domestiche;

- effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare;

- pagare l’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione;

- pagare la rata del mutuo.

Nel caso in cui il beneficio concesso per dato mese non sia stato interamente speso, sono previste le seguenti penalizzazioni:

- l’ammontare del beneficio non speso ovvero non prelevato è sottratto, nei limiti del 20% del beneficio erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso;

- attraverso una verifica in ciascun semestre di erogazione è, comunque, decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre.

In caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, è necessario presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Qualora si tratti di una fattispecie diversa da nascita o decesso di un componente (es. matrimonio o divorzio) è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato, e quello eventualmente formatosi a seguito della variazione, possano continuare a beneficiare della prestazione per la durata residua del beneficio.

Il beneficiario è, inoltre, obbligato a comunicare all’INPS, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali.

I limiti di spesa sono determinati nella misura di:

- 5.894 milioni di euro per il 2019;

- 7.131 milioni di euro per il 2020;

- 7.355 milioni di euro per il 2021;

- 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali, l’INPS accantona un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità, in cui il beneficio è erogato. Per tenere conto degli incentivi è altresì accantonato, all’inizio di ciascuna annualità, un ammontare pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario da oltre sei mesi.

L’INPS è inoltre tenuto a monitorare le erogazioni del Rdc e degli incentivi. Qualora l’ammontare degli accantonamenti per gli oneri futuri raggiunga il 90% delle risorse disponibili, l’INPS invia tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.

N.B. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni saranno sospese.

La sospensione perdurerà finchè con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, non sia ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio.

In ogni caso, chiarisce l’Istituto, visto l’accantonamento iniziale, la rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/03/21/reddito-cittadinanza-primi-chiarimenti-inps

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