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Archivio newsAssegno per il nucleo familiare: nuove modalità per le domande presentate dall’1 aprile
L’INPS, nella circolare n.45 del 2019, fornisce indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’INPS interviene in materia dell’assegno per il nucleo familiare, che sostituisce, per il settore privato non agricolo, gli assegni familiari per i lavoratori in attività e, per il settore pubblico, le quote di aggiunta di famiglia previste per i dipendenti di tale settore.
Per i lavoratori dipendenti trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (articolo 2116 del codice civile) che sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza: non si tratta infatti di rapporti che si svolgono tra lavoratori e datori di lavoro, ma di diritti e obblighi che lavoratori e datori di lavoro hanno nei confronti degli istituti di assistenza e previdenza.
A partire dal 1° aprile 2019 le nuove domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, in modalità telematica, con il modello “ANF/DIP” (SR16).
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
Le istanze già presentate con valenza fino al 30 giugno 2019, restano valide.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, tramite:
- il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo;
- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.
I lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo devono invece presentare domanda al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
INPS, circolare 22/03/2019, n. 45