News
Archivio newsDal reddito di cittadinanza agevolazioni contributive per le imprese
I datori di lavoro, appartenenti al settore privato, che assumeranno, direttamente o in somministrazione, i beneficiari del reddito di cittadinanza si vedranno riconosciuti degli incentivi contributivi. E’ quanto stabilito dal D.L. n. 4/2019, che prevede, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a proprio carico e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’importo dello sgravio dovrà rispettare il limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e potrà essere fruito per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità di RdC godute dal beneficiario. Quali sono gli adempimenti per i datori di lavoro?
Gli incentivi per i datori di lavoro, appartenenti al settore privato, che assumeranno, direttamente o in somministrazione, i beneficiari del reddito di cittadinanza, previsti dal testo originario del D.L. n. 4/2019 trovano conferma, salvo alcune modifiche, anche a seguito della discussione che si è svolta nei due rami del Parlamento per giungere all’approvazione della legge di conversione.
Il datore di lavoro, appartenente al settore privato, che volesse assumere beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC) dovrà, preliminarmente, comunicare alla piattaforma digitale ad hoc per il Rdc presso ANPAL le disponibilità di posti vacanti.
Successivamente, per godere degli incentivi, dovrà assumere percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato. L’assunzione potrà avvenire direttamente o in somministrazione. Al momento dell’assunzione del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro sarà tenuto a stipulare, presso il centro per l'impiego, se necessario, un patto di formazione per garantire al neoassunto un percorso di formazione o riqualificazione professionale.
Il datore di lavoro, in questo modo, si vedrà riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a proprio carico e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L’importo dello sgravio dovrà rispettare il limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e potrà essere fruito per un periodo corrispondente alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità di RdC godute dal beneficiario. In ogni caso, l’importo non potrà superare i 780 euro mensili e il periodo di fruizione non potrà essere inferiore a 5 mensilità. L’esonero verrà riconosciuto, invece, in misura fissa pari a 5 mensilità nel caso in cui il beneficio del RdC venisse rinnovato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dello stesso D.L. n. 4/2019. Ovviamente, l’importo massimo dell’esonero non potrà essere superiore, mensilmente, al totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore di lavoro e lavoratore assunto per le mensilità incentivate, sempre ad esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Pena la restituzione dello sgravio fruito, maggiorato delle sanzioni civili (art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000), il beneficiario di RdC non potrà essere licenziato nei primi 36 mesi successivi all’assunzione. L’unica eccezione è rappresentata dal licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
Come previsto dal D.L. n. 4/2019, gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati (art. 12 D.Lgs. n. 150/2015) un patto di formazione con cui garantire al beneficiario del RdC un percorso di formazione o riqualificazione professionale, anche coinvolgendo Università ed enti pubblici di ricerca. Il patto di formazione può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118 della legge n. 388/2000), attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Nel caso in cui, a seguito del percorso formativo, il beneficiario di Rdc dovesse ottenere un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, che fosse coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro che assume è riconosciuto lo stesso sgravio esaminato precedentemente, ma, in questo caso, il limite di importo sarà pari alla metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili, mentre la durata della fruizione sarà pari, anche stavolta, alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso, ma il periodo minimo sarà pari a 6 mensilità. In caso di rinnovo, l'esonero sarà concesso nella misura fissa di 6 mensilità.
La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per massimo di 390 euro mensili e non inferiore a 6 mensilità, verrà riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito il percorso di formazione o riqualificazione professionale, come sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti, seguendo le stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc.
Anche in questo caso, il beneficiario di RdC non potrà essere licenziato nei primi 36 mesi dall’assunzione, se non per giusta causa o giustificato motivo, pena la restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
Lo sgravio contributivo sarà fruibile solamente se il datore di lavoro con l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il lavoro per dimissioni, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Gli incentivi non spetteranno se:
- l'assunzione avviene in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o contrattazione collettiva, anche se lavoratore viene assunto in somministrazione;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
Gli incentivi saranno compatibili e aggiuntivi alle misure previste per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti under 35, o over 35 privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, comma 247, legge n. 145/2018). Se il datore di lavoro ha esaurito questi ultimi esoneri contributivi, gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di beneficiari di RdC saranno fruiti sotto forma di credito d’imposta per il datore di lavoro.