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Archivio newsCoordinatori per la sicurezza: numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento
Arriva dal Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 3 del 2019, una precisa indicazione riguardo le corrette modalità di svolgimento delle attività di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. I chiarimenti riguardano, in particolare, il numero massimo di partecipanti ammessi a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riscontro all’istanza di interpello n. 3 del 20 marzo 2019, ha fornito alcune indicazioni riguardo il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza.
Ciò in quanto il punto 9.1 dell’ Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016 stabilisce che non ci sia alcun vincolo riguardo il numero massimo di partecipazione ai convegni e seminari per l’assolvimento dell’aggiornamento dei coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Al contrario, la Tabella riassuntiva inserita in allegato, prevede che ai corsi di aggiornamento per la figura di Coordinatore per la sicurezza possano essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sottolinea che al punto 12.8 dell’Accordo, è previsto che “in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
Il dicastero conclude quindi che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, può essere svolto mediante la partecipazione:
- a “corsi” di formazione, rivolti ad un numero massimo di 35 unità;
- a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 20/03/2019, n. 3