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Pesca marittima: rinnovato il CCNL per le imprese private

Federpesca con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca hanno rinnovato il CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. L'accordo stabilisce l'incremento del 6,1% del minimo monetario garantito i tre step: 3,1% dal 1° aprile 2019; 2,0% dal 1° gennaio 2020 e 1,0% dal 1° gennaio 2021. Le parti hanno stabilito di attivare, all'interno dell'Ente bilaterale Ebi Pesca, a decorrere dal 1º giugno 2019, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori imbarcati, denominato F.I.S. Pesca. Il Fondo è finanziato da un contributo a carico del datore di lavoro pari a € 10,00 mensili per 12 mensilità.

Con accordo 19 marzo 2019 è stato rinnovato il CCNL per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021.

L'accordo stabilisce l'incremento del 6,1% del minimo monetario garantito, così distribuito:

- 3,1% dal 1° aprile 2019;

- 2,0% dal 1° gennaio 2020;

- 1,0% dal 1° gennaio 2021.

Tale aumento si rifletterà anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

Inoltre, è incrementato di € 10 anche il valore convenzionale ai fini previdenziali, che pertanto dal 1° aprile 2019 sarà pari a € 335,00.

Le indennità di perdita di corredo previste per il personale della pesca oceanica sono estese alla pesca mediterranea nella misura del 100%.

Le parti stabiliscono, con l'accordo in parola, di prorogare la validità del CCNL 16 dicembre 2014 (scaduto il 31 dicembre 2016), fino al 31 dicembre 2017, sia per la parte economica che normativa.

Il lavoratore imbarcato come mozzo acquisirà la qualifica di marinaio dopo 14 mesi di imbarco.

Le parti convengono, entro 60 giorni dalla firma dell'accordo in oggetto, di istituire una Commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.

Nel caso di assenza imprevedibile e breve del marinaio che determini il mancato raggiungimento del numero minimo di armamento, questi viene sostituito con altro dipendente, con relativa convenzione d'imbarco.

La sostituzione non può superare i 10 giorni, salvo nel caso di congedo matrimoniale.

Con accordo di marineria le Parti stipulanti compileranno una lista di marinai disponibili, che sarà affissa all'albo dell'autorità marittima.

La retribuzione del sostituto è costituita da tanti ratei di minimo monetario garantito equivalenti ai giorni di imbarco, maggiorata del 25%.

I lavoratori arruolati con contratto a tempo determinato o per singole campagne di pesca, che sbarchino per fine contratto (ad eccezione degli imbarchi per sostituzione) hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, determinato o per singole campagne di pesca effettuate entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto, riferibili alle stesse mansioni.

Per la prestazione effettuata di sabato o di domenica al lavoratore spetta un'indennità giornaliera non inferiore a € 18,00 che non viene erogata con le modalità stabilite per il calcolo della retribuzione.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con apposito accordo sindacale da proporre al Ministero competente, le Parti definiranno un calendario delle deroghe alle festività con obbligo di recupero entro 10 giorni antecedenti o nei 20 giorni successivi alla festività. Un accordo di marineria stabilirà poi a livello locale i giorni di recupero e la relativa indennità giornaliera che non potrà essere inferiore a € 18,00 che verrà erogata senza utilizzare le modalità stabilite per il calcolo della retribuzione.

Il marinaio sbarcato per malattia o infortunio vanta prelazione nella riassunzione, dietro presentazione di domanda di riassunzione.

La prelazione viene esercitata nel caso in cui l'armatore nel termine di 120 giorni dalla riacquisita abilità del marinaio, debba procedere all'imbarco di un lavoratore con gli stessi requisiti professionali del marinaio sbarcato.

Il marinaio che peraltro si imbarca con altri armatori decade dal diritto di prelazione.

E' introdotto un permesso retribuito di 15 giorni per congedo matrimoniale.

Le parti convengono di attivare, all'interno dell'Ente bilaterale Ebi Pesca, a decorrere dal 1º giugno 2019, un Fondo sanitario integrativo a favore dei lavoratori imbarcati, denominato F.I.S. Pesca.

Le stesse parti convengono altresì di istituire una Commissione, che dovrà terminare i lavori entro il 15 aprile 2019, per definire gli atti giudiziari necessari e gli adempimenti propedeutici all'operatività del Fondo.

Il Fondo è finanziato da un contributo a carico del datore di lavoro pari a € 10,00 mensili per 12 mensilità, secondo le modalità che verranno stabilite dal Regolamento del Fondo, che sarà approvato dal C.d.A. di Ebi Pesca entro il 15 maggio 2019.

Tali prestazioni rappresentano un diritto contrattuale dei lavoratori, pertanto l'azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo per la perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Accordo 19/03/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2019/03/27/pesca-marittima-rinnovato-ccnl-imprese-private

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