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Archivio newsDocenti universitari che svolgono assistenza sanitaria: come compilare ListaPosPA
Con il messaggio n. 1281 del 2019, l’INPS fornisce chiarimenti sugli obblighi di iscrizione e contribuzione relativi ai professori, ricercatori universitari e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie. L’Istituto, oltre a chiarire i profili di imponibilità contributiva, spiega come vanno indicate le relative indennità nella denuncia mensile Uniemens ListaPosPA.
L’INPS, con il messaggio n. 1281 del 29 marzo 2019, fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate che svolgono, in aggiunta all’attività didattica e di ricerca, attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate.
Oltre al trattamento economico da parte dell’Università, questi soggetti ricevono un trattamento aggiuntivo, a carico della struttura sanitaria, graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
Considerato che il rapporto di lavoro principale è quello instaurato con l’Università, l’obbligo di contribuzione deve essere assolto anche per le retribuzioni erogate per l’attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta iscritto il lavoratore per il rapporto di lavoro instaurato con l’Università.
Il personale universitario, impegnato anche in attività assistenziale, ha diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL dei dirigenti del SSN:
1) un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico (c.d. indennità di posizione);
2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale (c.d. indennità di risultato);
3) l’indennità di “esclusività”, prevista per i dirigenti sanitari, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell’attività libero professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività.
I compensi connessi alla funzione e al grado di responsabilità dell’incarico sono computati nella prima quota di pensione, c.d. quota A, mentre quelli legati ai risultati, all’efficienza o a elementi non predeterminati o relativi a particolari condizioni di lavoro quota di pensione, rientrano nella c.d. quota B.
L’Istituto specifica che il l’indennità di posizione va considerata come una componente della retribuzione fondamentale, mentre il trattamento aggiuntivo e l’indennità di esclusività sono da valutarsi nella quota B del trattamento di pensione.
Le strutture sanitarie devono inviare mensilmente il flusso Uniemens - ListaPosPA valorizzando, nell’elemento “DipendenteAltraAmministrazione”:
- al campo “TipologiaServizio” con il Codice 3;
- il campo “Amministrazione” con il codice fiscale e il progressivo azienda dell’Università titolare del rapporto di lavoro principale.
Le Università dovranno a loro volta valorizzare l’elemento “ServizioPressoAltraAmministrazione”, indicando:
- nel campo “TipologiaServizio” il Codice 3;
- nel campo “Amministrazione” il codice fiscale e il progressivo azienda della struttura sanitaria dove il docente svolge l’attività assistenziale medica.
INPS, circolare 29/03/2019, n. 1281