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Archivio newsPrepensionamento poligrafici: riesame delle istanze e monitoraggio della spesa
Con la circolare n. 47 del 2019, l’INPS detta le disposizioni necessarie all’applicazione della normativa, introdotta dalla Legge di bilancio 2019, riguardante il prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici. In particolare, l’Istituto spiega le modalità con cui deve essere effettuato il riesame delle domande - presentate entro il 2 marzo 2018 - e il monitoraggio della spesa sostenuta a seguito delle stesse.
L’INPS ha pubblicato il 28 marzo 2019 la circolare n. 47 che fornisce le istruzioni utili all’applicazione della disciplina del prepensionamento dei lavoratori poligrafici in base alle disposizioni dettate dalla Legge di bilancio 2019. A questa categoria di lavoratori, infatti, non si applica l’adeguamento alla speranza di vita.
I lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l’attività lavorativa, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, accedono al prepensionamento con un’anzianità contributiva pari a 32 anni, aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni, maturata entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Le domande di prepensionamento, presentate entro il 2 marzo 2018, possono essere accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e nel limite di un milione di euro per l’anno 2023.
Le domande di “Prepensionamento Editoria articolo 1, comma 154, legge n. 205 del 2017” devono essere riesaminate e, nel caso in cui sia accertato il diritto al prepensionamento, le Strutture territoriali dovranno trasmettere alla casella di posta elettronica prepensionamento.editoria@inps.it il nuovo esito.
INPS, circolare 28/03/2019, n. 47