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Archivio newsContratti di rete: quali vantaggi per aziende e dipendenti
Lavorare in “rete” costituisce una indubbia opportunità di crescita per le imprese e per i lavoratori, permettendo di conseguire benefici che le singole imprese aderenti potrebbero non riuscire a raggiungere individualmente. Tra i principali vantaggi che le aziende possono ottenere con la stipula di un contratto di rete: un maggior potere contrattuale verso l’esterno, la realizzazione di investimenti con ripartizione dei costi, l’organizzazione di azioni di promozione collettiva di prodotti e servizi anche in eventi fieristici e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane.
Il contratto di rete consente a più imprenditori di collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese con lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di un programma comune (D.L. n. 5/2009).
Le parti contraenti devono avere natura giuridica di imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c.
Il contratto obbliga gli aderenti allo scambio di informazioni o prestazioni di carattere industriale, commerciale o tecnico, nonché ad esercitare in comune una o più attività all’interno della propria impresa per realizzare un programma comune.
Il contratto di rete può anche prevedere, tra le altre pattuizioni, forme di distacco del personale da un’azienda all’altra, accompagnate da ipotesi di codatorialità, ovvero di messa in comune della prestazione lavorative dei dipendenti da parte di alcuni dei soggetti contraenti.
Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Il contratto di rete deve indicare:
- il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale;
- gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- il programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune.
- qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
- la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- se previsto, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
- le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
La legge prevede che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, per lo svolgimento delle attività poste in comune, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete. Per le stesse imprese, inoltre, è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
In questo caso, il potere direttivo può essere esercitato da ogni imprenditore che partecipa al contratto di rete e il principio di solidarietà si applica a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, mentre gli eventuali illeciti, penali, civili ed amministrativi, vengono sanzionati dall’eventuale soggetto comune responsabile.
Se invece il distacco è posto in essere per lo svolgimento di attività estranee al contratto di rete, si applicano le regole ordinarie vigenti in materia.
Con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018, l’INL ha individuato alcune irregolarità individuabili in caso di distacco o codatorialità, quali:
- corresponsione di trattamenti retributivi non conformi a quelli previsti dai CCNL di settore
- mancata erogazione delle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario e festivo
- mancato rispetto della disciplina legale prevista per i licenziamenti
- corresponsione al lavoratore in malattia della sola quota INPS.
Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori coinvolti nell’appalto dei trattamenti retributivi, compresi i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto e le quote di trattamento di fine rapporto.
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Secondo le disposizioni impartite dall’INL, in sede di accertamento dovrà verificarsi che il contratto di rete non sia lo strumento elusivo volto a porre in essere somministrazioni e distacchi illeciti. A tal fine è necessario che il contratto sia:
- validamente stipulato tra gli imprenditori coinvolti
- regolarmente depositato nel Registro delle Imprese, dando al medesimo adeguate forme di pubblicità
- corredato da apposite clausole che prevedano in maniera esplicita la codatorialità dei dipendenti di una o più imprese appartenenti alla rete
Per essere validamente stipulato, il contratto di rete, riportante i dati dei lavoratori condivisi, deve essere redatto in una delle seguenti forme:
- per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio
- con firma elettronica dalle parti contraenti con firme autenticate da un notaio a da un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005
- con utilizzo del modello previsto nell’allegato A. del Decreto Interministeriale n. 122/2014, con la firma digitale di ciascun imprenditore, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.
N.B. L’iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante è obbligatoria soltanto nel caso in cui sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, ai fini dell’effettivo avvio dell’attività da svolgere. |
Il contratto di rete permette alle imprese sottoscriventi di:
- instaurare un rapporto di collaborazione reciproca stabile e duratura per la realizzazione di obiettivi strategici;
- disporre di una maggiore autonomia negoziale nella individuazione dell’oggetto del contratto di rete integrando elementi sia dei contratti associativi che di mero scambio;
- introdurre regole vincolanti per la collaborazione tra i partecipanti senza la necessità di costituire una nuova società o un nuovo ente, mantenendo ciascuno la propria autonomia e identità imprenditoriale.
Inoltre, il contratto di rete può proiettare i suoi benefici anche a favore dei lavoratori delle imprese che vi partecipano, valorizzando il miglioramento del clima aziendale, del benessere e professionalità dei lavoratori quale fattore in grado di aumentare la competitività delle aziende che fanno parte della rete.