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Governance e misure di allerta tra riforma Madia e Codice della crisi d’impresa

Le procedure di valutazione e gestione della crisi e del rischio di insolvenza rappresentano un argomento prioritario e non più eludibile, alla luce delle novità introdotte dalla riforma della crisi d’impresa e della riforma Madia. Le due discipline, seppur originate con distinte finalità, introducono elementi di convergenza in tema di adozione di meccanismi di controllo e di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, nel comune intento di consentire l’emersione anticipata della crisi e la conseguente assunzione di provvedimenti volti ad eliminarne le cause attraverso idonei piani di risanamento. Il tema sarà trattato nell’ambito del 57° Congresso Nazionale UNGDCEC, dedicato a “Il giovane commercialista a supporto dell'attività degli enti locali e delle società partecipate”, in programma a Torino dall’11 al 13 aprile 2019.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP) - riforma Madia - ha introdotto nell’ordinamento nazionale la regolamentazione della crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica, estendendo ad esse l’assoggettamento alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ricorrendone i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Un elemento di novità - e di particolare attualità - è rappresentato dalla previsione di principi fondamentali sull’organizzazione e la gestione delle società a controllo pubblico (art. 6), insieme all’obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale a seguito dei quali, “qualora emergano [...] uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. 

Seppure in stato embrionale, il TUSPP ha prospettato un sistema molto simile a quello che rappresenta, a distanza di un paio d’anni, la principale novità introdotta dal Codice della crisi e dell’insolvenza: gli strumenti di allerta.

In tal senso, risultano convergenti le linee guida alla base dei due interventi legislativi:

- l’adozione di una risk governance più consapevole ed efficace;

- un monitoraggio sull’adeguatezza organizzativa;

- un processo di enterprise risk management per individuare, comprendere e gestire tutti i rischi aziendali;

- una gestione del rischio all’interno di limiti accettabili (risk appetite);

- un utilizzo delle attività di controllo non più in funzione di un giudizio consuntivo, ma di una attività diagnostica forward-looking e di una gestione proattiva dei rischi d’impresa.

Pur trovando esplicazione in tratti convergenti, le due norme sono ispirate da finalità diverse: così, mentre le novità introdotte dal Codice della crisi stimolano (impongono) l’utilizzo di strumenti di misurazione del rischio, l’emersione anticipata della crisi e l’obbligo di intervento nell’ottica della conservazione della continuità aziendale, la riforma Madia appare rivolta all’introduzione di nuove regole di governance che possano portare ad un efficientamento e, pertanto, ad un migliore utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche alla tutela della concorrenza, ponendosi come obiettivo la riduzione delle società che non rispettino i parametri dettati dalla norma.

In tal senso, per la prima volta sono previsti meccanismi volti all’eliminazione dal mercato dei soggetti inefficienti che, basando la propria sopravvivenza sulla copertura del deficit da parte degli enti partecipanti, generano discriminazioni ai danni degli altri operatori economici e causano uno sperpero delle risorse pubbliche in capo al socio che le “sovvenziona”: viene così posto il divieto di soccorso finanziario” alle partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, salvo che tali misure siano collocate in un piano di risanamento, siano destinate a servizi di interesse pubblico o riguardino altri casi particolari.

Il divieto di copertura indiscriminata delle perdite consente peraltro il ripristino della par condicio creditorum, in quanto rimuove la disparità di trattamento riservata ai creditori di società a partecipazione pubblica, in precedenza soddisfatti grazie alla contribuzione dell’ente, a spese della collettività.

TUSPPTUSPP
Art. 14, comma 4 Non costituisce provvedimento adeguato, al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, “la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte […]”Art. 14, comma 5 Le amministrazioni pubbliche “non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
 Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni […]”

In entrambe le norme in argomento emerge l’esigenza della nomina di un soggetto terzo, dotato di funzioni di controllo, idoneo a garantire la vigilanza sulla corretta applicazione di adeguati sistemi di governance:

- la riforma Madia ha stabilito che per le S.r.l. a partecipazione pubblica lo statuto deve prevedere in ogni caso la nomina dell’organo di controllo o di un revisore e che per le S.p.A. la revisione legale non può essere affidata al collegio sindacale;

- nella stessa ottica, il Codice della crisi e dell’insolvenza ha previsto una notevole riduzione dei limiti superati i quali vige l’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le S.r.l.

TUSPPCodice della crisi e dell’insolvenza
Art. 3, comma 2 “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto prevede in ogni caso la nomina dell’organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.”Art. 379 “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi al meno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità.”

Per quanto concerne le regole generali di governance, l’art. 11 del TUSPP dispone che l’organo amministrativo sia formato da un amministratore unico, salvo diversa decisione, motivata, dell’assemblea dei soci; inoltre, i membri dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, così come, similmente, è richiesto il possesso di requisiti adeguati al ruolo che questi devono ricoprire in seno al Codice della crisi e dell’insolvenza.

Inoltre, nella stessa direzione del Codice della crisi e dell’insolvenza, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di implementare - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta - ulteriori e specifici strumenti di governo societario, che consentano all’organo amministrativo di effettuare valutazioni sullo stato della società, favorendo la tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione.

TUSPPCodice della crisi e dell’insolvenza
Art. 6, comma 2 “le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione i cui al comma 4”.Art. 6, comma 3 “le società a controllo pubblico valutano l’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni […] b) un ufficio di controllo interno… c) codici di condotta […] d) programmi di responsabilità sociale d’impresa […]”Art. 375, comma 2 “L’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

In assenza di indicazioni specifiche nella norma, il CNDCEC ha emanato il documento “Relazione sul governo societario contenente programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” con cui fornisce best practice da seguire nella scelta degli strumenti di controllo utili alla redazione del programma di valutazione del rischio e della relazione sul monitoraggio, consentendo così agli amministratori di effettuare una verifica costante sugli equilibri economici, finanziari e patrimoniali.

Il comportamento suggerito prevede l’analisi di indicatori idonei ad evidenziare eventuali stati di difficoltà che renderanno probabile l’insolvenza, dando prevalenza agli strumenti in grado di monitorare le dinamiche finanziarie future, mediante l’ausilio di budget e piani di tesoreria.

Tra gli strumenti di indagine prospettica vengono segnalati:

- il debt service coverage ratio (DSCR), rapporto tra i flussi di cassa al servizio del debito generati in un certo periodo ed il debito finanziario scadente nel medesimo orizzonte temporale, espressione di equilibrio finanziario se superiore a 1;

- il valore economico del patrimonio netto, determinato dall’enterprise value inteso come attualizzazione dei flussi di cassa prospettici sommati alla posizione finanziaria netta, indicatore di debito non sostenibile se negativo.

Vengono poi definiti indicatori sintetici i seguenti rapporti: (i) PFN/EBITDA; (ii) PFN/NOPAT; (iii) Debt/equity; (iv) oneri finanziari/MOL.

L’esistenza di debiti scaduti nei confronti di dipendenti, fornitori, erario ed enti previdenziali costituisce altro indicatore della crisi.

Per incentivare i comportamenti virtuosi, le due norme introducono misure punitive e premiali a carico degli organi gestori:

- nel TUSPP la presenza di perdite ripetute è motivo di riduzione del compenso degli amministratori e giusta causa di revoca, salvo che queste non siano coerenti con quanto previsto da un piano di risanamento approvato dall’ente. Inoltre, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, qualora emergano uno o più indicatori di crisi, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c.

- in senso opposto, ma con il medesimo intento, il Codice della Crisi introduce misure premiali per i comportamenti più virtuosi, nel momento in cui la tempestiva emersione della crisi ed il ricorso all’OCRI costituiscono esimenti di responsabilità.

TUSPPCodice della crisi e dell’insolvenza
Art. 14, comma 3 “[…] la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’art.2409 del codice civile”Art. 21, comma 3 “le società […] che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori”.Art. 25 “All’imprenditore che ha presentato all’Ocri istanza tempestiva […] ovvero ha proposto tempestivamente […] domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice…sono riconosciuti i seguenti benefici […]”

Infine, tanto il TUSPP, quanto il Codice della crisi e dell’insolvenza, evidenziano profili di responsabilità per gli amministratori, che vengono posti sullo stesso piano dalle due norme.

TUSPPCodice della crisi e dell’insolvenza
Art. 12 “I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali […]”.Art. 378 “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l‘inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale […]”.

In entrambi gli interventi normativi viene richiesta l’adozione di provvedimenti idonei a correggere gli effetti negativi e a garantire la continuità aziendale, sul presupposto che solo un intervento tempestivo possa essere in grado di contenere l’avanzata della crisi, una correzione degli effetti e l’eliminazione delle cause.

Il tema è stato recentemente trattato anche dal CNDCEC con la pubblicazione del documento “Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali”, che rappresenta un importante indirizzo di best practice per l’organo di controllo.

TUSPPCodice della crisi e dell’insolvenza
Art. 14, comma 2 “qualora emergano […] uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”.Art. 375, comma 2 “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere […] di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.Art. 14, comma 1 “[…] verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente […] se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione […]”.

L’analisi comparata del TUSPP e del nuovo Codice della crisi evidenzia una comune volontà del legislatore di anticipare l’emersione della crisi, favorendo l’utilizzo di strumenti di misurazione dei rischi e delle performance che consentano un intervento tempestivo, prima che la situazione diventi irreversibile; in tal senso, gli strumenti introdotti valorizzano un sistema premiale riservato ai soggetti che implementeranno tempestivamente gli strumenti di allerta interna.

L’ostacolo maggiore da superare appare ora l’abbandono di una consuetudine diffusa, basata sull’analisi di dati consuntivi, in luogo di una nuova cultura di gestione caratterizzata da una prospettiva forward-looking, adottando strumenti che consentano di poter scrutare all’orizzonte i segnali premonitori di crisi e consentendo così di intraprendere idonee iniziative prima che sia troppo tardi.

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2019/04/03/governance-misure-allerta-riforma-madia-codice-crisi-impresa

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