News
Archivio newsVoucher baby sitter e contributo nido: fruizione entro il 2019
Nel messaggio n. 1353 del 2019, l’INPS prende atto della mancata proroga, da parte della Legge di bilancio 2019, della possibilità di fruire del bonus asilo nido o del libretto famiglia per servizi di baby sitting come alternativa al congedo parentale. L’Istituto specifica che i benefici residui ancora spettanti a chi ha presentato domanda nel 2018 dovranno essere fruiti improrogabilmente entro il 31 dicembre 2019, in caso di opzione per il Libretto famiglia, ovvero entro il 31 luglio 2019 in caso di contributo per la frequenza dell’asilo nido.
La legge di bilancio 2019 non ha previsto il rinnovo del beneficio “contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia”, rimasti in vigore in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018.
Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio in oggetto.
Con il con il messaggio n. 1353 del 3 aprile 2019, l’INPS fornisce le informazioni utili alla gestione delle pratiche presentate entro il 31 dicembre 2018.
La fruizione del libretto famiglia per i servizi di baby-sitting è ammessa entro il 31 dicembre 2019. La procedura rimarrà disponibile fino al 29 febbraio 2020, nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, ma non è ammesso lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 dicembre 2019.
In caso di mesi interi di beneficio residuo, gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. La procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido potrà essere fruito fino alla data del 31 luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a tale termine.
Anche in questo caso, gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
INPS, messaggio 03/04/2019, n. 1353