News
Archivio newsCongedo straordinario assistenza disabili: ammesso il figlio non convivente
L’INPS, con la circolare n. 49 del 2019, recepisce quanto disposto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018, ed estende del diritto al congedo straordinario ai figli dei soggetti disabili in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda di congedo. L’Istituto fornisce dunque istruzioni in merito alle modalità di richiesta e concessione del congedo straordinario per chi presenta domanda in data successiva alla parere di legittimità.
Con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, l’INPS interviene in materia di concessione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave, a modifica dell’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
La norma, nel fissare tale ordine di priorità, indica espressamente anche i soggetti, tra cui il figlio del familiare da assistere, per i quali la convivenza con il disabile è requisito essenziale per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo in esame.
In particolare, il documento di prassi recepisce quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.
Ciò in quanto il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.
Il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo. Tuttavia, la materiale fruizione del beneficio in parola è ammessa soltanto in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
L’INPS, nel recepire la disciplina di cui sopra, stabilisce che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità,;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente .
Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
La Struttura territoriale competente provvederà, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
L’Istituto provvederà d’ufficio al riesame delle richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
INPS, circolare 05/04/2019, n. 49