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Archivio newsContratti di apprendistato: contribuzione ridotta a carico del datore di lavoro
Con il messaggio n. 1478 del 2019, l’INPS interviene riguardo la corretta gestione dell’obbligo contributivo nei rapporti di apprendistato. In particolare, l’attenzione dell’Istituto si concentra sulle fattispecie di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso ai datori di lavoro che occupano meno di 9 dipendenti spetta un regime contributivo di favore.
L’INPS, nel messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019, fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato professionalizzante nell’ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove.
In particolare, il Jobs Act prevede che il contratto di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” può essere trasformato in un contratto in apprendistato professionalizzante. In questo caso, però, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.
Il contratto di lavoro stipulato tra le parti prosegue con un conseguente prolungamento del periodo di formazione per pervenire alla qualificazione professionale ai fini contrattuali.
I datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9 applicano la complessiva aliquota del 1,5% nel primo anno e del 3% nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato di primo livello, i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove applicano l’aliquota contributiva è pari al 5%, per gli anni di contratto successivi al secondo.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.
Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.
INPS, messaggio 10/04/2019, n. 1478