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Lavoratori impatriati, docenti e ricercatori: come cambiano le agevolazioni fiscali

Il decreto Crescita prevede un rafforzamento degli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia. Il provvedimento ha ampliato la portata, semplificato le condizioni di accesso e modificato la misura del beneficio fiscale per i lavoratori impatriati. Inoltre, per i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia a partire dal 2020, è stata allungata la durata dei regimi di tassazione agevolata. Agevolazioni anche per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia.

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2019, ha approvato il decreto Crescita che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica del Paese.

Tra le diverse misure fiscali contenute nel decreto, l’art. 4 rubricato “Rientro dei cervelli”, apporta significative modifiche ai due regimi fiscali di favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 – Decreto internazionalizzazione) e dei docenti e ricercatori (art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78), a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2020.

L’articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto Crescita modifica sensibilmente l’art. 16 del Decreto internazionalizzazione.

In particolare, è previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del Tuir (a partire dall’anno 2020) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Nella nuova formulazione dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs, n. 147/2015, anche i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, disciplinati nell’art. 50 del Tuir (tra i quali ad esempio rientrano i compensi degli amministratori, sindaci o revisori di società) sono annoverati tra quelli per cui è possibile avvalersi del regime fiscale di vantaggio.

La modifica riguarda anche la misura del beneficio fiscale, in quanto solo il 30% del reddito prodotto in Italia, rientrante nelle categorie sopra elencate, concorrerà alla formazione del reddito complessivo in luogo dell’attuale 50%.

Inoltre, si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale per i lavoratori impatriati:

· è ridotto il periodo minimo di residenza all’estero prima del trasferimento in Italia dei lavoratori interessati, che passa dagli attuali 5 periodi d’imposta ai soli 2 nel testo riformato;

· è eliminato il riferimento all’esercizio dell’attività lavorativa in un’impresa residente in Italia per effetto di un rapporto di lavoro in essere con quest’ultima o con una società anche estera controllata, controllante o collegata;

· è confermato lo svolgimento prevalente dell’attività lavorativa in Italia (per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno solare);

· non è più richiesto l’inquadramento dei dipendenti in funzioni dirigenziali e/o che siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In tal modo, l’accesso al regime è applicabile a tutte le categorie di lavoratori, non solo ai dirigenti o soggetti “altamente qualificati”.

Il Decreto estende l’agevolazione fiscale ai redditi di impresa prodotti dai soggetti di cui al comma 1 o 2 dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 nella nuova versione, i quali avviano un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.

Con riferimento al periodo di validità del beneficio fiscale, sono rimasti invariati i 5 periodi d’imposta per i quali è possibile beneficiare del regime di favore ed è prevista un’ulteriore proroga di 5 periodi d’imposta (per una durata complessiva di dieci anni) nei seguenti casi:

· lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico;

· lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.

Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, i redditi di cui al comma 1 concorrono limitatamente al 10% del loro ammontare alla formazione del reddito complessivo, negli ulteriori 5 periodi d’imposta.

Infine, sono previsti incentivi per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una regione tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, prevedendo la concorrenza alla formazione del reddito complessivo solo il 10% dei redditi oggetto del beneficio fiscale.

Con riferimento al regime fiscale di vantaggio previsto per i docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il Decreto crescita è intervenuto sulla durata del regime, estendendo da quattro a sei i periodi d’imposta complessivi per i quali il reddito da lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia da tali soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10%, nel rispetto della condizioni già previste all’art. 44 del D.L. n. 78/2010.

Il periodo di validità del regime fiscale agevolato, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, è ulteriormente incrementato nei seguenti casi:

· per i docenti e ricercatori con almeno un figlio minorenne o a carico la durata complessiva è di 8 anni;

· per i docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento la durata complessiva è di 8 anni;

· per i docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico la durata complessiva è di 11 anni;

· per i docenti e ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico la durata complessiva è di 13 anni.

Infine è opportuno evidenziare come il decreto Crescita aggiunga previsioni comuni ai due regimi agevolativi, prevedendo che possano accedere ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati o a quelli per i docenti e ricercatori, i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Relativamente ai soggetti non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 trovano applicazione, con riferimento ai periodi di imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o che siano oggetto di controversie pendenti, nonché con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, le disposizioni rispettivamente dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati e dell’art. 44 del D.L. n. 78/2010 per i docenti e ricercatori nei relativi testi vigenti al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza fiscale in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 16 sopra citato.

Non è contemplato il rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2019/04/11/lavoratori-impatriati-docenti-ricercatori-cambiano-agevolazioni-fiscali

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