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Appalto e subappalto: linee guida per certificare i contratti

Nella circolare n. 6 del 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce ai propri Ordini provinciali le linee guida aggiornate per la certificazione dei contratti di appalto e subappalto. Il ruolo della Commissione di Certificazione, infatti, è molto delicato poichè fonda la propria valutazione sulle dichiarazioni delle parti e sulla documentazione da esse prodotta, non avendo poteri istruttori per verificare in concreto le modalità del rapporto, né disponendo comunque di un tempo ragionevolmente sufficiente ad eseguire le necessarie verifiche.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 6 del 15 aprile 2019, con cui aggiorna le Linee Guida rivolte alle Commissioni di Certificazione istituite presso gli ordini provinciali, chiamate a certificare contratti di appalto, a tutela delle parti dal rischio di realizzare di una fattispecie di somministrazione illecita di manodopera.

L’esercizio della somministrazione senza le previste autorizzazioni è punita con la sanzione amministrativa di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di 6.000 euro, e un massimo di 60.000 euro.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che la prestazione di fornitura di manodopera da parte di un soggetto che non organizza il lavoro e non assume il rischio d'impresa non riguarda l’appalto, ma la somministrazione, che diventa illecita se attuata da soggetti non autorizzati.

La Commissione di certificazione deve verificare che l’appaltatore esegua l’opera o il servizio con “organizzazione dei mezzi necessari” e con “gestione a proprio rischio”, a favore di altro soggetto, verso il corrispettivo in denaro, sia che si tratti di attività continuative che se le stesse assumono il carattere della periodicità.

A tal fine nella circolare sono elencati alcuni indici rivelatori di un appalto irregolare:

- mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore, o meglio di un’organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale e del rischio d’impresa;

- mancanza dell’effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore;

- impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall’appaltante;

- natura delle prestazioni diversa da quelle dell’appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente;

- corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non riguardo all’opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente.

Il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente, ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore, non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto, di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso.

Al fine di verificare la genuinità di un appalto, occorre accertare:

- quale sia l’attività concretamente svolta dai dipendenti dell’appaltatore presso il committente;

- se tale attività sia svolta ed organizzata dal committente medesimo;

- se il committente sia proprietario delle attrezzature necessarie per l’effettuazione del servizio o dell’opera;

- se il committente nella dinamica contrattuale si limiti a richiedere all’appaltatore solo un certo numero di ore lavoro mensili, in base alle specifiche esigenze di ogni periodo, con indicazione dei turni orari, limitandosi l’appaltatrice ad abbinare le persone a tali ruoli;

- se il personale dell’appaltatore svolga le stesse identiche mansioni svolte dai dipendenti del

Le mansioni che vengono svolte dai dipendenti dell’appaltatore devono essere funzionali esclusivamente alla realizzazione dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di appalto.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 15/04/2019, n. 6

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/04/16/appalto-subappalto-linee-guida-certificare-contratti

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