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Archivio newsAssegni per il nucleo familiare: cambiano le regole per chiederli
Dal 1° aprile 2019 i lavoratori dipendenti da aziende attive del settore privato non agricolo richiedono gli assegni per il nucleo familiare - ANF direttamente all’INPS in modalità telematica e non più al datore di lavoro. Nel seguente contenuto tratto da One FISCALE, si spiegano le differenze tra la normativa in essere fino al 31 marzo e quella attuale.
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Sommario Le novità sugli ANF Soggetti interessati alla richiesta degli ANF Precondizioni per la richiesta degli ANF Sanzioni Domanda di ANF: tabella delle novità Calcolo degli importi spettanti: tabella delle novità Liquidazione e conguaglio: tabella delle novità Autorizzazione INPS alla liquidazione degli assegni: tabella delle novità |
Con la circolare n. 45/2019 l’INPS introduce importanti semplificazioni nella procedura di liquidazione degli assegni per il nucleo familiare, alleggerendo il carico di adempimenti dei datori di lavoro. Dal 1° aprile 2019, infatti, le domande di ANF devono essere trasmesse telematicamente direttamente all’INPS. I datori di lavoro, pertanto, non sono più tenuti a:
- raccogliere le istanze di liquidazione (ANF/DIP SR16);
- verificare la loro corretta compilazione;
- calcolare l’importo spettante confrontando la tipologia del nucleo familiare e il suo reddito con le tabelle annualmente emanate dall’Istituto.
Gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sono determinati dall’INPS e messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale.
Nel periodo 1° aprile 2019- 30 giugno 2019, i datori di lavoro possono erogare le prestazioni di ANF e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019. Il conguaglio in Uniemens degli importi richiesti in modalità cartacea deve avvenire al più tardi con la denuncia Uniemens relativa a giugno 2019. Dopo tale data non è più possibile effettuare conguagli per ANF che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo.
Lavoratori subordinati e parasubordinati, anche presso p.a., compresi apprendisti e soci di cooperative, per i quali il reddito del nucleo familiare di appartenenza è costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o pensione.
- Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato in corso.
- Presenza di un nucleo familiare (nel nucleo familiare sono ricompresi anche i soggetti uniti civilmente).
- Rispetto dei limiti reddito.
- Somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativi al nucleo familiare nel suo complesso, uguale o superiore al 70% del reddito familiare.
- Mancanza di altro ANF o altro trattamento di famiglia
- Dichiarazioni false o altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione dell'ANF: salvo reato, sanzione amministrativa da € 413 a € 2.478.
- Violazione dell'obbligo di denunciare al datore di lavoro ogni variazione dello stato di famiglia: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (in caso di rapporti plurimi)
- Violazione dell'obbligo di indicare al datore di lavoro presso il quale viene prestata attività secondaria, il datore di lavoro presso la quale viene prestata l'attività principale: sanzione amministrativa da € 100 a € 1.030, con possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta
- Violazione dell'obbligo di fornire all'INPS le notizie e i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari: sanzione amministrativa da € 255 a € 2.580, diffidabile con pagamento della sanzione nella misura pari al minimo edittale.
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