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Archivio newsPensione anticipata: INPS chiarisce decorrenza e requisiti contributivi
Nel messaggio n. 1551 del 2019, l’INPS specifica le modalità di determinazione delle finestre di decorrenza e in quali casi è possibile cumulare i periodi di lavoro. Nel documento di prassi l’Istituto conferma inoltre la computabilità della contribuzione accreditata in corrispondenza dei periodi di fruizione della Naspi. Si tratta di una serie di riscontri che l’INPS fornisce ai numerosi quesiti pervenuti dopo l’entrata in vigore delle misure Quota 100, Opzione donna e pensione anticipata per lavoratori precoci ad opera del Decreto collegato alla Legge di bilancio 2019.
L’INPS, con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, fornisce importanti chiarimenti sulle nuove modalità di accesso al trattamento di pensione anticipata in vigore a partire dal 2019 confermando che sono applicabili tutte le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e rivalutazione dei periodi di lavoro per il conseguimento della pensione anticipata.
Un importante chiarimento fornito dall’Istituto riguarda il fatto che la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di NASpI è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Parimenti, ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità, non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati.
I soggetti che abbiano svolto attività lavorativa con qualifica diversa da quella di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza. I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso di meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996, presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.
Con riferimento ai soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro ovvero risolto il rapporto di lavoro, la decorrenza del trattamento pensionistico è la seguente:
- dipendente di una pubblica amministrazione: 1° agosto 2019, se i requisiti sono stati maturati entro il 29 gennaio 2019; dopo sei mesi se la maturazione avviene a partire dal 30 gennaio 2019;
- dipendenti di datori di lavoro privati in gestione esclusiva: liquidazione inframensile con decorrenza dal 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018.
- dipendenti di datori di lavoro privati con cumulo: liquidazione mensile, con decorrenza dal 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018.
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base ai requisiti tempo per tempo vigenti, possono conseguire la pensione optando per il sistema di calcolo contributivo. La domanda di pensione, recante la scelta della lavoratrice di optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione, può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri di carattere generale.
Ai fini della liquidazione della pensione anticipata ai lavoratori precoci, è valorizzata tutta la contribuzione accreditata precedentemente la data di decorrenza della pensione, secondo le regole vigenti presso la gestione a carico della quale è liquidata la pensione stessa. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della pensione previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
La finestra decorre dalla data di perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci e non può essere anteriore alla data di perfezionamento degli ulteriori requisiti e delle condizioni richieste dalle disposizioni in materia vigenti.
INPS, messaggio 16/04/2019, n. 1551