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Decreto Brexit: via libera del Senato alle misure per la tutela di imprese e investitori

E’ stato approvato dal Senato, con modifiche, il disegno di legge per la conversione del decreto Brexit recante misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità dei mercati, nonché la tutela delle imprese, della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. In particolare, vengono introdotte norme volte a disciplinare l’esercizio dei poteri speciali, da parte dell’Esecutivo, per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea, nonché per la gestione nel periodo transitorio della Brexit dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi.

Con 228 voti favorevoli, nessun contrario e 10 astensioni, l'Assemblea del Senato, dopo l’esame e il via libera della Commissione Finanze, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di conversione del decreto Brexit (D.L. n. 22/2019), recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Il testo, che deve essere convertito in legge entro il 24 maggio 2019, passa ora alla Camera. Quali sono i principali contenuti?

Si modifica in primo luogo il D.L. n. 21/2012, recante "norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni".

I poteri speciali riguardano l'esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni da parte dell'Esecutivo per contratti o accordi in cui la controparte sia un soggetto esterno all'Unione europea.

Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti delle citate operazioni che consenta all'esecutivo il tempestivo esercizio del veto. La norma viene aggiornata in considerazione dell'evoluzione tecnologica intercorsa nel settore delle comunicazioni, e dei connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale, includendo i contratti che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, nonché le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione.

Si disciplina poi la continuazione nel periodo transitorio della Brexit (definito come il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo) dell'attività da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi.

La possibilità di continuare ad operare è condizionata, per i soggetti che operano su base stabile in Italia, alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso.

Per i soggetti che operano in regime di libera prestazione, ferma restando la necessità della notifica, sono escluse alcune attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese di investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio.

Vengono poi elencati i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso, vale a dire istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati.

Si indicano i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività, entro 12 mesi anteriori alla fine del periodo transitorio.

Viene disciplinata ancora la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica.

Si stabilisce inoltre l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Viene stabilito, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori.

Con riferimento al settore assicurativo, si dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese Ue dopo la data di recesso.

Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti.

Anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso.

Si dispone poi la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Si interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione: a tali fini, i fondi di investimento del Regno Unito sono assimilati ai fondi europei, per tutto il corso del periodo transitorio.

Si consente dunque ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito. Si autorizza ancora la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. Ad esito della sottoscrizione, la quota di capitale dell'Italia aumenterà dal 16,1 al 19,2 per cento

Si dispone ancora il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. Si prevedono poi norme n materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale.

In particolare, si pone una normativa transitoria in materia di tutela della salute. Si prevede che le norme europee in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale continuino ad applicarsi, per quanto riguarda i diritti in materia di tutela della salute, ai cittadini del Regno Unito ed agli apolidi e rifugiati soggetti alla legislazione di tale Stato, nonché ai relativi familiari e superstiti.

La prosecuzione in via transitoria riguarderà tutte le fattispecie di tutela della salute ivi disciplinate e le relative procedure di rimborso tra istituzioni. Tra tali fattispecie rientrano le prestazioni sanitarie medicalmente necessarie, la copertura dei rischi di malattia e le cure programmate.

Viene consentita ancora la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Con un emendamento introdotto si prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico presenti una relazione annuale entro il 30 giugno con i dati relativi all'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato" e "gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

- cedente, cessionaria-Spv, servicer;

- gross Book value dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi;

- valore nominale titoli Senior emessi assistiti da garanzia pubblica;

- valore nominale titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

Questa relazione, si specifica, è pubblicata in sintesi nel rapporto annuale sul debito pubblico. E’ stato accolto anche un ordine del giorno che riprende i contenuti di un emendamento che impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire a tutela della prima casa, unico immobile di proprietà del debitore, sui tempi di esecuzione immobiliare.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/04/18/decreto-brexit-via-libera-senato-misure-tutela-imprese-investitori

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