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Archivio newsCertificato di agibilità: INPS chiarisce obblighi ed esoneri
Arrivano dall’INPS alcuni chiarimenti riguardo la modifica degli obblighi posti in capo alle imprese che impiegano lavoratori dello spettacolo con riferimento al certificato di agibilità. L’Istituto, in ossequio alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, specifica quali sono i nuovi casi di esonero dall’obbligo di richiedere il certificato e quali invece le fattispecie ricorrendo le quali committente e ospitante possono incorrere in sanzione.
Con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, l’INPS interviene in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 riguardo l’istituto del certificato di agibilità. Le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.
L’obbligo di richiedere il certificato in parola grava sempre in capo al committente che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici. Nel caso in cui il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l’onere di richiedere copia del certificato e custodirlo.
In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.
Per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.
L’Istituto ricorda inoltre che è stata abrogata la disposizione, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione
INPS, messaggio 19/04/2019, n. 1612