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Archivio newsDecreto Sblocca cantieri in vigore dal 19 aprile 2019
È in vigore il decreto sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019): il provvedimento recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019. Il provvedimento intende favorire la crescita economica e dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.
È stato approvato nel pomeriggio del 18 aprile 2019 e pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 92: il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” noto come decreto “sblocca cantieri” è in vigore dal 19 aprile 2019.
Il decreto nasce dall’esigenza di emanare delle disposizioni atte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, ma anche dalla straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche, nell'ottica dello snellimento dei relativi iter tecnico-amministrativi.
Inoltre, è stato considerato necessario costituire uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.
Di seguito si riportano brevemente i principali interventi.
Viene istituito un regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti.
Il decreto prevede, al fine di garantire la prosecuzione dei lavori, che in caso di fallimento, ma anche in caso di risoluzione, recesso dal contratto o della sua inefficacia, le stazioni appaltanti devono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, in base alla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Sono state emanate disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. In particolare, sono stati distinti gli interventi in:
1) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità che comprendono:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
2) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità che comprendono:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non rientrano nelle precedenti fattispecie;
3) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità che comprendono:
- gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Per ognuno di questi interventi è stato introdotto un regime autorizzatorio differenziato.
Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari.
Il decreto detta disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni (indicati in un allegato al decreto) interessati da eventi sismici disponendo la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione con il compito di assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dagli eventi, attraverso specifici piani di trasformazione e, eventualmente, di delocalizzazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica. A tal fine, i commissari devono programmare l'uso delle risorse finanziarie e adottare le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.
Nel decreto sono indicate nel dettaglio le funzioni dei Commissari straordinari, le indicazioni per la ricostruzione privata con la relativa procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi e la ricostruzione pubblica.
D.L. 18/04/2019, n. 32 (G.U. 18/04/2019, n. 92)