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Archivio newsAutoliquidazione INAIL 2018/2019: nuove tariffe al primo banco di prova
Con la riforma delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è possibile effettuare il calcolo del premio e predisporre la denuncia annuale delle retribuzioni per l’autoliquidazione INAIL 2018/2019. Le nuove tariffe INAIL portano ad una generale diminuzione del costo assicurativo per le imprese. Da un raffronto più puntuale non appare, però, semplice determinare il reale risparmio aziendale, anche per via dell’accorpamento e della suddivisione di alcune voci di tariffa e l’introduzione di nuove. Come incide la nuova tariffa sulle operazioni di calcolo dell’autoliquidazione?
Il decreto interministeriale di riforma delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stato pubblicato, dopo un lungo periodo di attesa, in data 1° aprile sul sito del Ministero del Lavoro rendendo finalmente possibile per l’INAIL l’elaborazione delle procedure di calcolo e riclassificazione necessarie per gestire le molteplici novità.
E’ dunque possibile cominciare ad effettuare il calcolo del premio e a predisporre la denuncia annuale delle retribuzioni (l’apertura dei servizi per l’autoliquidazione si è conclusa il 21 aprile 2019 come comunicato dall’Istituto con la nota n. 5453 / 2019).
Se da un lato è apprezzabile la cautela dell’INAIL nel mettere a disposizione degli assicurati i dati fondamentali per il calcolo solo dopo i necessari controlli, dall’altro lato è innegabile come tale situazione stia creando un notevole disagio all’utenza. Già alle prese con l’interpretazione dei dati derivanti dalla prima applicazione del “decreto tariffe”, gli studi di consulenza sono costretti a procedere nelle operazioni di calcolo a “step” successivi, sulla base di un calendario di lavoro dettato da variabili esterne e non da scelte di opportunità operative, con tempi a disposizione necessariamente molto stretti (entro prossimo il 16 maggio).
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Il decreto interministeriale, come spesso accade in queste occasioni, è stato presentato all’opinione pubblica da una campagna di comunicazione finalizzata a mettere in evidenza la notevole diminuzione del costo del lavoro derivante dalla riduzione dei tassi associati alle voci di rischio delle lavorazioni, con una conseguente diminuzione del premio assicurativo dovuto all’INAIL.
In effetti, un rapido raffronto dei nuovi e dei vecchi tassi associati alle voci di tariffa mette in luce una generale diminuzione delle aliquote, mediamente inferiori alle precedenti (anche se con qualche eccezione).
Un raffronto preciso ai fini della verifica della diminuzione del costo assicurativo su base aziendale non è in realtà così semplice come potrebbe sembrare: la riclassificazione porta con sé anche l’accorpamento e la suddivisione di alcune voci, l’introduzione di nuovi rischi derivanti dalle modalità di lavoro più recenti che l’evoluzione dell’economia e della tecnica inevitabilmente comportano, è ciò rende necessario un esame più approfondito.
In ogni caso, l’aspetto che la propaganda mediatica non mette nella dovuta evidenza è che la generale diminuzione dei tassi porta con sé il venir meno di una importante causale di riduzione del costo, quella introdotta nell’ormai lontano 2013 dalla legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013). In quella occasione fu realizzata, a parere di chi scrive, una rara misura di riduzione effettiva del cosiddetto “cuneo fiscale” (ovvero il differenziale fra il netto in busta percepito dal lavoratore ed il costo del lavoro sostenuto dall’azienda). La riforma del mercato del lavoro realizzata in quel periodo operò sia sul versante della busta paga prevedendo il “bonus 80 euro” (poi correttamente rubricato nell’articolo 13 del TUIR), sia sul versante dei costi aziendali riducendo drasticamente il costo dell’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro. Al comma 128 dell’articolo unico della Legge di stabilità per il 2014 venne previsto infatti una crescente riduzione per tutte le tipologie di premi e contributi nel limite complessivo annuo di un importo pari ad una somma predeterminata posta a carico dello Stato:
Anno | Importo della riduzione |
2014 | 1 miliardo |
2015 | 1 miliardo e 100 milioni |
2016 | 1 miliardo e 200 milioni |
Da un punto di vista operativo ciò venne tradotto in una percentuale di sconto, determinata annualmente dall’INAIL sulla base da macroelaborazioni a livello nazionale, da applicare all’importo del premio calcolato secondo le ordinarie modalità. La serie storica delle percentuali di riduzione è la seguente:
Anno di spettanza | Riduzione L. n. 147/2013 |
2014 | 14,17% |
2015 | 15,38% |
2016 | 16,61% |
2017 | 16,48% |
2018 | 15,81% |
2019 | 15,24% |
Per verificare se le nuove tariffe 2019 comportano davvero una diminuzione del premio, occorre quindi tenere conto sia della diminuzione dei tassi, sia del venire meno della riduzione legge 147/2013.
Se prendiamo come esempio il settore dell’edilizia, notoriamente assoggettato a voci di rischio molto “pesanti”, la riduzione del tasso della voce 3110 “Lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione e ristrutturazione edile” dal 130 al 110 per mille (tasso massimo applicabile alle lavorazioni più pericolose) potrebbe indurre a pensare ad una sostanziale riduzione del premio anticipato per il 2019 rispetto al premio per regolazione dovuto per il 2018:
Rata per regolazione 2018 | |
Retribuzioni imponibili anno precedente | 100.000,00 |
Tasso di rischio | 130 per mille |
Totale premi | 13.000,00 |
Riduzione ex L. n. 147/2013 (15,81 per cento) | (2.055,30) |
Addizionale ANMIL 1% | 109,45 |
Totale rata per regolazione | 11.054,15 |
Rata anticipata 2019 | |
Retribuzioni imponibili anno successivo (senza riduzione del presunto) | 100.000,00 |
Tasso di rischio | 110,00 per mille |
Totale premi | 11.000,00 |
Riduzione ex L. n. 147/2013 (non applicabile) | 0 |
Addizionale ANMIL 1% | 110,00 |
Totale rata anticipata | 11.110,00 |
Come si evince dai numeri, la rata anticipata per il 2019, a parità di retribuzioni imponibili, è superiore (seppur di poco) alla rata per regolazione per il 2018, anche se essa viene determinata partendo da un tasso di rischio molto più alto.
L’esempio non tiene conto neppure dell’ulteriore effetto negativo che deriva dalla eliminazione della particolare riduzione del premio spettante al settore edile, previsto anche per il 2018 dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 4 ottobre 2018, pari al 11,50% del premio.
Per completezza di analisi, occorre fare ancora un paio di precisazioni riguardanti le variabili da utilizzare nella determinazione del premio assicurativo.
La riduzione legge 147/2013 per il 2019, pari al 15,24% e prevista dal Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2018 pubblicato il 7 dicembre 2018 in approvazione della Determina del Presidente dell’INAIL n. 356 dell’8 agosto 2018, si applica unicamente ai premi speciali anticipati relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai / vetturini / ippotrasportatori, in attesa che anche per queste tipologie di premio venga determinata una nuova gestione della tariffa. Si ricorda che il termine di versamento dei predetti premi speciali non è stato posticipato ma rimasto fermo alla consueta data del 16 febbraio (INAIL circolare n.1 dell’11 gennaio 2019).
Infine, si segnala che è stato abolito ad opera della legge di Stabilità per il 2019 (articolo 1, comma 1126) anche il premio supplementare per la silicosi e l’asbestosi (previso dall’articolo 153 del Testo Unico DPR 1124/1965) e si ricorda che per il triennio 2018-2020 non viene applicata l’addizionale per il “fondo vittime dell’amianto” a carico delle aziende (legge di Stabilità per il 2018 articolo 1 comma 189).