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Fondo volo: chiarimenti su imponibilità fiscale e contributiva

Nel messaggio n. 1711 del 2019, l’INPS riepiloga e chiarisce le regole in base alla quali è corretto determinare l’incidenza dell’indennità di volo ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della determinazione della retribuzione pensionabile. Il documento di prassi fa espresso riferimento anche all’esonero previsto dal legislatore per il triennio 2014-2017.

L’INPS, con il messaggio n. 1711 del 3 maggio 2019, al fine di rendere più agevole la consultazione degli estratti contributivi dei lavoratori iscritti al Fondo volo in forza alle aziende operanti nel settore del trasporto aereo, riepiloga la normativa che regola il ricorso al Fondo.

La retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta è quella determinata ai fini fiscali, in base al TUIR, che stabilisce che “le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”.

Per il triennio 2014-2017, le indennità di volo sono escluse dalla base imponibile ai soli fini contributivi facendone salva, tuttavia, la concorrenza ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare. Nella vigenza di tali norme derogatorie alla disciplina generale sono state escluse completamente, con riferimento a tutti i lavoratori iscritti al Fondo, le somme corrisposte a titolo di indennità di volo dalla base imponibile soggetta a contribuzione.

I soggetti che possono far valere un’anzianità contributiva di almeno 18 anni ovvero inferiore a 18 anni interi al 31.12.1995, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. Per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l’indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

In relazione al computo dell’indennità di volo, è possibile individuare la casistica per le diverse categorie di lavoratori con riferimento ai seguenti “TipoLavoratore”:

- X3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995;

- Y3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, che hanno aderito ai Fondi complementari;

- Z3 : per i lavoratori iscritti al Fondo volo dopo il 31.12.1995.

Per tutte le categorie di lavoratori la retribuzione soggetta a contribuzione è rinvenibile, pertanto, nell’elemento “Imponibile”, in cui l’indennità di volo è sempre valorizzata nella misura del 50%.

Per le categorie di lavoratori iscritti al Fondo volo al 31.12.1995, che hanno maturato quote di pensione con il sistema retributivo (X3 e Y3), ai fini dell’esposizione della retribuzione utile come base di calcolo della prestazione pensionistica è prevista un’apposita sezione nell’elemento “FondiSpeciali”, “FondiAnte95” del flusso Uniemens, ossia l’elemento “RetribuzionePensionabile”, in cui l’importo dell’indennità di volo è valorizzato per l’intero ammontare e sommato alla retribuzione base.

Per la categoria di lavoratori Z3 l’imponibile soggetto a contribuzione e la retribuzione pensionabile sono coincidenti e non è prevista la compilazione dell’elemento relativo ai Fondi.

INPS, messaggio 03/05/2019, n. 1711

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/04/fondo-volo-chiarimenti-imponibilita-fiscale-contributiva

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