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Somministrazione di lavoro fraudolenta: quando è configurabile il reato

Con il decreto Dignità la somministrazione di lavoro fraudolenta torna ad essere una fattispecie penalmente rilevante. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 del 2019, ha spiegato come accertare la sussistenza del reato, illustrandone le caratteristiche, il regime sanzionatorio applicabile e le modalità di estinzione agevolata. Autore del reato può essere sia il somministratore non autorizzato dal Ministero del lavoro, sia l’Agenzia per il lavoro autorizzata e iscritta all’Albo. Inoltre, l’INL ha evidenziato che la somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche nell’ambito di operazioni di distacco del personale e di appalto illecito: in quali casi? 

Somministrazione fraudolenta: accertamento e sanzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 dell’11 febbraio 2019 è intervenuto per dettare linee d’indirizzo ed operative in merito all’accertamento del reato di somministrazione fraudolenta previsto dall’art. 38-bis, Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione[1].

La circolare INL n. 3/2019 si sofferma in particolare sulle caratteristiche del reato e sulla sua ricorrenza nell’ambito delle fattispecie di appalto illecito, ma si occupa anche delle ipotesi di somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito.

La reintroduzione del reato contravvenzionale di “somministrazione fraudolenta” è avvenuta a tre anni di distanza dall’abrogazione[2] dell’art. 28, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che lo disciplinava precedentemente[3], infatti, l’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha reintrodotto nell’Ordinamento giuridico, dal 12 agosto 2018[4], il reato qui in esame, collocato nel nuovo art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015, ferme restando le sanzioni di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

Nel sistema sanzionatorio che governa oggi il fenomeno delle esternalizzazioni legalmente autorizzate (somministrazione di lavoro mediante Agenzia per il lavoro), la “somministrazione fraudolenta” torna, dunque, a rivestire il grado massimo di illiceità[5] della condotta illecita di fornitura e utilizzo di manodopera con finalità elusive, integrando una specifica distinta fattispecie, penalmente rilevante, di natura contravvenzionale, a fronte delle sanzioni amministrative che, all’esito della depenalizzazione di cui al D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, colpiscono la somministrazione abusiva e l’utilizzazione illecita, con la sola eccezione del rilievo penale della condotta che coinvolge lavoratori minori non occupabili.

In effetti, non costituisce più ipotesi di reato, per effetto del D.Lgs. n. 8/2016, la somministrazione abusiva (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003) per cui a chi esercita attività di somministrazione di lavoro in assenza di apposita autorizzazione ovvero fuori dalle ipotesi previste ed espressamente autorizzate, originariamente punito con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, si applica ora la sanzione amministrativa proporzionale progressiva di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, ma la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000, né superiore a euro 50.000. Alle stesse sanzioni è soggetto chi effettua utilizzazione illecita, vale a dire chi impiega lavoratori facendo ricorso a soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti delle autorizzazioni rilasciate. Rimane penalmente sanzionata, invece, la somministrazione abusiva con sfruttamento di minori la pena è dell’arresto fino a 18 mesi e dell’ammenda fino a euro 300. Alle stesse sanzioni è soggetto chi effettua utilizzazione illecita, vale a dire chi impiega lavoratori facendo ricorso a soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti delle autorizzazioni rilasciate[6].

Con il ripristino del reato di somministrazione fraudolenta - che appare idoneo ad integrare il momento iniziale di un complessivo ripensamento del regime sanzionatorio in materia di lavoro, con la valutazione costituzionalmente orientata del bene meritevole di tutela giuridica di rilevanza penale - il legislatore stabilisce, in effetti, una specifica normativa di tutela e di sanzione con riferimento alle condotte di somministrazione contra legem a completamento del più generale quadro sanzionatorio delineato nell’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003.

In buona sostanza, dal punto di vista definitorio della fattispecie illecita, si tratta di una contravvenzione unitaria che vede nel somministratore e nell’utilizzatore due soggetti attivi dell’unica fattispecie di reato.

La somministrazione fraudolenta rappresenta, dunque, quanto all’analisi del profilo soggettivo attoreo, un vero e proprio reato plurisoggettivo proprio, in cui le due parti del contratto commerciale di somministrazione di lavoro rispondono penalmente di una specifica condotta elusiva, volutamente posta al di fuori degli schemi tipici di liceità.

D’altra parte, si tenga presente che la somministrazione fraudolenta si connota quale reato di pericolo: in effetti, l’illecito penale potrà considerarsi realizzato ogniqualvolta la finalità elusiva dell’azione risulterà provata, a prescindere da qualsiasi indagine circa gli eventuali esiti concreti dell’elusione agita e voluta, che potranno anche mancare.

Come sottolineato anche dalla circolare n. 3/2019 dell’INL la somministrazione fraudolenta - come la generalità dei reati di interposizione di manodopera - è un reato permanente, in quanto la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che si identifica in una continuità dell’azione antigiuridica (cfr. Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 25313; 26 gennaio 2010, n. 16381).

D’altro canto, dalla natura permanente del reato deriva che l’offesa al bene giuridico si protrae per l’intera durata della somministrazione fraudolenta, in modo tale che la consumazione della contravvenzione coincide di fatto con la cessazione della condotta.

La cessazione della condotta di somministrazione fraudolenta, quindi, assume rilevanza, in base alla circolare INL n. 3/2019, tanto per la individuazione della norma applicabile, tanto per la decorrenza del termine di prescrizione del reato.

Autori del reato

Con riferimento all’autore del reato, peraltro, accanto al soggetto utilizzatore, si pone la figura del somministratore che può essere individuato sia nel soggetto che esercita la somministrazione di lavoro senza essere preventivamente autorizzato dal Ministero del lavoro, nelle forme previste e senza la necessaria iscrizione alla relativa sezione dell’Albo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sia nell’Agenzia di somministrazione perfettamente regolare, autorizzata e iscritta all’Albo[7].

In effetti, una lettura ampia della norma, nel senso ora esemplificato, che consente di tracciare un profilo soggettivo del somministratore particolarmente largo (dall’abusivo al regolarmente autorizzato), sembra trovare una conferma testuale nel riferimento letterale fatto dal legislatore al “somministratore”, senza alcuna specificazione, quindi anche all’Agenzia effettivamente autorizzata, rispetto alla quale, quindi, il nuovo art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015 pare acquisire una sfera di applicabilità efficace ed efficiente, senza aprioristiche esclusioni.

L’evidenza dell’importanza di tale lettura della norma si comprende, peraltro, soltanto riflettendo sull’estensione reale delle finalità elusive, che integrano il reato de quo, a tutte le tutele inderogabili (di legge o di contratto) relative ai lavoratori che si trovano ad essere “somministrati” dal proprio datore di lavoro presso altro datore di lavoro dal quale finiscono, di fatto, per essere eterodiretti e etero-organizzati, con trattamenti retributivi e previdenziali (contributivi e assicurativi) senza dubbio meno garantistici rispetto a quelli che sarebbero dovuti.

La frode della somministrazione regolare o abusiva che il Legislatore intende punire, infatti, seppure legata alla tutela del lavoratore somministrato[8], si estende a tutti i profili di protezione che le disposizioni legali e contrattuali gli riconoscono: retributivo, assicurativo, previdenziale e normativo.

Elemento soggettivo

Quanto poi all’elemento della colpevolezza, vale a dire della partecipazione psicologica dei due soggetti agenti al reato in argomento, deve rilevarsi che il grado di rimproverabilità della condotta qui non è semplicemente quello della colpa, in quanto il legislatore prevede una consapevolezza dolosa psicologicamente orientata da parte dei due responsabili, utilizzatore e somministratore: si tratta dunque di una ipotesi di contravvenzione eccezionalmente dolosa (ai sensi dell’art. 43, comma 2, c.p.).

Il nuovo art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015 (introdotto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018), in effetti, definisce “somministrazione fraudolenta” la somministrazione di lavoro che “è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

Rileva, quindi, una fattispecie penale di dolo specifico[9], dove non soltanto viene in considerazione l’intenzionalità del reato, ma la specifica finalità dello stesso, chiedendo che vi sia un’intesa fra utilizzatore e somministratore o, quanto meno, la effettiva consapevolezza riguardo all’utilizzo illecito della manodopera (c.d. consilium fraudis), sebbene possa ipotizzarsi anche un intendimento fraudolento in capo al solo utilizzatore, nei confronti di un uso illecito del contratto di somministrazione che viene specificamente finalizzato alla elusione del sistema normativo di protezione configurato in dettagliate tutele legali o contrattuali[10].

Volendo entrare maggiormente nel dettaglio, con riferimento all’ipotesi in cui la somministrazione fraudolenta sia posta in essere da un soggetto non autorizzato e non iscritto all’Albo delle Agenzie per il lavoro di somministrazione, sembra opportuno riflettere su una circostanza non di poco momento.

Non si comprende, in effetti, come possa giustificarsi una somministrazione di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) che si connoti per essere illegale nel senso di “abusiva” (e cioè svolta da soggetto privo della necessaria autorizzazione ministeriale), senza una finalità chiaramente e speditamente elusiva rispetto alle previsioni normative, di natura contrattuale o legale, in materia di lavoro, con riguardo al trattamento retributivo, previdenziale ed assicurativo dei lavoratori abusivamente somministrati ed illecitamente utilizzati.

Anzitutto è agevole argomentare sul fatto che utilizzatore e somministratore, per il solo fatto di aver posto in essere il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro al di fuori delle condizioni di liceità espressamente e tassativamente sancite dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 81/2015, mostrano l’intento di voler “bypassare” gli obblighi normativi generali in materia di assunzione e di collocamento della manodopera, oltreché di trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori occupati.

Allora, bisogna inquadrare meglio l’ambito di operatività della somministrazione fraudolenta che potrà trovare presupposto sostanziale in ogni e qualsivoglia ipotesi di somministrazione di manodopera illecita, abusiva o irregolare (anche nelle forme dell’appalto o del distacco illeciti), ma che di fatto opererà concretamente soltanto nei casi in cui la magistratura inquirente e gli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini riescano a raccogliere elementi atti a dimostrare o a porre in rilievo la partecipazione dolosa specifica della fraudolenza del comportamento tenuto, comunque penalmente rilevante[11].

Tuttavia, vale la pena segnalare, sotto un piano squisitamente pratico, che nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria il personale ispettivo ministeriale non è chiamato ad indagare nei suoi diversi aspetti l’elemento psicologico del reato e, quindi, ad evidenziare in tutti i suoi profili la fraudolenza della condotta, ma piuttosto è tenuto a raccogliere e a documentare tutti quegli elementi di prova delle circostanze di fatto investigate, che consentiranno, nell’eventuale prosieguo del processo penale, l’indagine giudiziaria in merito al grado di partecipazione psicologica e di colpevolezza dei soggetti agenti (utilizzatore e somministratore).

Ne consegue che la verbalizzazione e la intimazione nelle forme della prescrizione obbligatoria (di cui all’art. 15, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124) dovrà essere supportata, anche in caso di contestazione del reato di somministrazione fraudolenta, dal rilievo oggettivo degli elementi accertati e documentati che consente di ricondurre la fattispecie oggetto di indagine ispettiva all’ipotesi di reato significata.

La fraudolenza dell’appalto illecito

Nella circolare INL n. 3/2019, si richiamano espressamente i contenuti della circolare del Ministero del Lavoro n. 5 dell’11 febbraio 2011, per sottolineare come il reato di somministrazione fraudolenta possa di norma afferire alle ipotesi di appalto realizzato in mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 1655 c.c., ovviamente come enucleabili ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, all’evidente scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

La circolare INL n. 3/2019, come già la circolare ministeriale n. 5/2011, richiama gli ispettori del lavoro all’esercizio puntuale del potere di prescrizione obbligatoria nei confronti sia dello pseudo appaltatore (per l’intimazione alla immediata cessazione della condotta illegale) sia dello pseudo committente fraudolento (per la tempestiva regolarizzazione quali lavoratori subordinati di quanti sono stati impiegati nello pseudo appalto fraudolento).

D’altra parte, con la circolare INL n. 3/2019 si ribadisce specificamente che nei confronti del committente-utilizzatore fraudolento il personale ispettivo può adottare il provvedimento di diffida accertativa per i crediti patrimoniali di lavoro (art. 12, D.Lgs. n. 124/2004), spettanti ai lavoratori impiegati nell’appalto, in ragione delle differenze retributive effettivamente dovute e fraudolentemente non corrisposte, sulla scorta del Ccnl applicato dal committente-utilizzatore.

In particolare l’INL afferma espressamente che il ricorso ad un appalto illecito, corrisponda sostanzialmente ad una “somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge” e ciò di fatto si caratterizza come “elemento sintomatico di una finalità fraudolenta”, che nel testo di legge si individua nella elusione di “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

La stessa circolare INL n. 3/2019 specifica, sia pure a titolo esemplificativo, che le norme inderogabili la cui elusione rappresenta indice di fraudolenza possono identificarsi in quelle che: determinano gli imponibili contributivi (art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989); stabiliscono divieti alla somministrazione di lavoro (art. 32, D.Lgs. n. 81/2015); prevedono requisiti specifici o limiti per l’utilizzo della somministrazione di lavoro (artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 81/2015).

Il ricorso illecito all’appalto, in effetti, come avvalorato dall’INL, consente allo pseudo-committente di conseguire “effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal Ccnl dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo”. Allo stesso modo dalla “accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione” deriva un quadro probatorio “sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento”, così testualmente nella circolare INL n. 3/2019.

D’altra parte, l’INL rammenta ai propri Ispettori l’opportunità di suffragare le circostanze richiamate con l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori come l’accertamento della “situazione finanziaria non positiva dell’impresa committente” (la circolare n. 3/2019 cita Cass. Pen., 7 maggio 2015, n. 43813), così come derivante dalla disamina circa la non correntezza dei versamenti contributivi, ovvero sulla fruizione di ammortizzatori sociali o ancora con riferimento a precedenti sanzionatori per ricorso al lavoro sommerso (elementi desumibili dalla consultazione delle banche dati di INL, Inps e Inail).

Rileva, infine, secondo la circolare INL n. 3/2019, la valutazione circa la obiettiva impossibilità di sostenere i costi del personale che risulta necessario all’azienda per svolgere la propria attività di produzione, di commercializzazione o di servizio, in considerazione del fatturato annuo e ciò anche in assenza di una situazione di sofferenza finanziaria per l’impresa.

La fraudolenza della somministrazione autorizzata

D’altra parte, come si accennava, le ipotesi in cui il nuovo art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015 (introdotto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018) sembra avere più peso, sono quelle nelle quali il soggetto attivo del reato è un’agenzia di somministrazione perfettamente regolare.

Sul punto anche la circolare INL n. 3/2019 afferma espressamente che il reato di somministrazione fraudolenta “può realizzarsi (...) coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate”.

Si può avere somministrazione fraudolenta, allora, anche in presenza di una somministrazione in sé e per sé perfettamente lecita e regolare, perché attuata con soggetto legalmente autorizzato e iscritto all’Albo delle Agenzie per il lavoro[12], ma eseguita e realizzata in elusione di legge o di norme contrattuali collettive (Ccnl 27 febbraio 2014 e Accordo di rinnovo 2019-2021 per le Agenzie di somministrazione, oltre ai Ccnl applicati dai singoli utilizzatori), come, a mero titolo di esempio, nei casi in cui:

- un datore di lavoro, rivolgendosi alla Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, utilizza, senza soluzione di continuità, quali lavoratori somministrati a termine, i medesimi soggetti già assunti direttamente a tempo determinato nei periodi di obbligatoria interruzione fra un contratto di lavoro subordinato a termine e il successivo;

- un datore di lavoro, rivolgendosi alla Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, utilizza, senza soluzione di continuità, quali lavoratori somministrati a termine, i medesimi soggetti già assunti direttamente a tempo determinato per 12 mesi, eludendo l’obbligo di individuare la causale giustificativa che incombeva nel rinnovo o nella proroga del rapporto di lavoro a termine[13];

- un datore di lavoro, rivolgendosi alla Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, utilizza, senza soluzione di continuità, quali lavoratori somministrati a termine, i medesimi soggetti già assunti direttamente a tempo determinato per 24 mesi, eludendo l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato o di ulteriore contratto a termine di 12 mesi attivando l’apposita procedura presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che incombeva nel rinnovo o nella proroga del rapporto di lavoro a termine;

- un datore di lavoro utilizza, senza soluzione di continuità, quale lavoratore somministrato a termine, lo stesso soggetto già assunto direttamente in azienda e poi licenziato per essere assunto dalla Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione e inviato in missione presso l’ex datore di lavoro, quale utilizzatore, in seguito a somministrazione di lavoro, eludendo le norme contrattuali collettive in materia di anzianità lavorativa;

- un datore di lavoro, rivolgendosi ad una nuova Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione, utilizza, senza soluzione di continuità, quali lavoratori somministrati a termine, i medesimi soggetti già assunti da altra Agenzia per il lavoro e utilizzati in azienda fino alla durata massima prevista per il singolo contratto di somministrazione di lavoro a termine;

- un lavoratore svantaggiato assunto direttamente in azienda viene licenziato per essere poi assunto dalla Agenzia per il lavoro autorizzata alla somministrazione e inviato in missione presso l’ex datore di lavoro, quale utilizzatore, in seguito a somministrazione di lavoro, con trattamento retributivo inferiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003;

- una somministrazione a tempo indeterminato viene più volte riproposta presso lo stesso utilizzatore da una o più agenzie di somministrazione, con l’effetto di dare vita a singoli periodi di somministrazione, di fatto a tempo determinato, in ipotesi in cui la ditta utilizzatrice applica un contratto collettivo di lavoro che stabilisce un limite quantitativo alla somministrazione a tempo determinato di fatto superato con l’artificio fraudolento.

La circolare INL n. 3/2019 ricorda come caso esemplificativo di somministrazione fraudolenta quello di un datore di lavoro che licenzia un proprio dipendente “per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo”, sottolineando come si tratti di una delle ipotesi che “l’esperienza ispettiva ha frequentemente evidenziato e che ha trovato una forte diffusione in ragione di evidenti risparmi retributivi e/o contributivi in capo all’utilizzatore ed a scapito dei lavoratori”.

D’altro canto, l’INL nella circolare citata richiede al personale ispettivo una indagine più attenta nel caso appunto in cui la somministrazione fraudolenta viene a realizzarsi “per il tramite di una agenzia autorizzata”, affermando che in tal caso deve ritenersi “indubbio che la prova in ordine alla “specifica finalità” prevista dall’art. 38-bis debba essere più rigorosa”.

Altre ipotesi di somministrazione fraudolenta

Nella circolare INL n. 3/2019, peraltro, riconosce espressamente che il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche nell’ambito di operazioni di distacco di personale che si verifichino a fronte di una violazione della disciplina prevista dall’art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, come pure in fattispecie di distacco transnazionale non genuino e non autentico, in violazione delle previsioni contenute nell’art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.

Anche in tali fattispecie di reato occorrerà effettuare accertamenti idonei a riconoscere gli elementi sintomatici della finalità fraudolenta, con riferimento alla elusione delle “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”, così come enucleate dalla stessa circolare INL n. 3/2019 con riferimento agli imponibili contributivi, ai divieti, ai requisiti e ai limiti per l’utilizzo della somministrazione di lavoro.

In particolare per quanto attiene alla somministrazione fraudolenta da distacco transazionale non autentico, la circolare INL n. 3/2019 prevede che anche in tale ipotesi trova applicazione l’ammenda di cui all’art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015, nella misura in cui il distacco “sia funzionale all’elusione delle disposizioni dell’ordinamento interno e/o del contratto collettivo applicato dal committente italiano”. Per rilevare la somministrazione fraudolenta il personale ispettivo dovrà accertare che “la condotta abbia prodotto effetti sotto il profilo della applicazione elusiva del regime previdenziale straniero” con “la violazione degli obblighi delle condizioni di lavoro ed occupazione di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 136/2016”. Inoltre, l’INL osserva che la natura non genuina del distacco transnazionale comporta l’imputazione del lavoratore “in capo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, fatti salvi gli effetti sotto il profilo contributivo connessi al disconoscimento dell’A1”, sancendo che, ai fini sanzionatori, gli Ispettori del Lavoro impartiranno “la prescrizione in virtù del disposto generale dall’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004 che avrà ad oggetto la cessazione della condotta antigiuridica”.

Quanto al profilo sanzionatorio, con una tecnica legislativa non del tutto tipica della legislazione penale, viene, in realtà, confermato l’intero apparato sanzionatorio contenuto nell’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, senza alcuna distinzione fra quello di natura penale (ormai residuale alle sole ipotesi di impiego dei minori non occupabili) e quello di tipo amministrativo, così la circolare INL n. 3/2019 afferma che nelle ipotesi di appalto e distacco illecito[14] che presentano gli elementi identificativi della somministrazione fraudolenta il personale ispettivo deve contestare la violazione amministrativa di cui all’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, applicando le relative sanzioni pecuniarie amministrative. L’INL nella circolare citata, peraltro, evidenzia come il calcolo delle giornate, effettuato per l’applicazione della sanzione amministrativa, non potrà che avere rilevanza anche per determinare l’importo dell’ammenda, fatta eccezione per le discordanze “legate ai tempi di entrata in vigore del reato”.

Al quadro sanzionatorio anzidetto, dunque, viene aggiunta la sanzione pecuniaria dell’ammenda pari a 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto dall’operazione fraudolenta e per ogni giorno di utilizzazione del lavoratore fraudolentemente somministrato[15].

Si tratta, pertanto, quanto alla natura della sanzione penale di una pena proporzionale impropria, ovvero di una pena a proporzionalità progressiva, tecnica sanzionatoria di vasto utilizzo nel diritto penale del lavoro italiano[16], dove rilevano due elementi distinti: la base sanzionatoria stabilita in misura fissa predeterminata dal Legislatore e il coefficiente moltiplicatore che varia secondo le concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento.

Si tenga presente che, sotto un profilo strutturale della fattispecie di reato considerata, la presenza di una pluralità di soggetti passivi e il riferimento al singolo rapporto di lavoro sono puri dati di individuazione della concreta fattispecie illecita che, peraltro, nasce da un’identica e unitaria fonte negoziale illecita, così come unica è la sanzione criminale, commisurata, solo quanto a gravità, al numero di unità di personale sfruttato e al tempo di impiego[17].

Quanto al criterio che occorre adottare ai fini del calcolo corretto della pena applicabile, la quantificazione dell’ammenda deriva da una doppia moltiplicazione, dapprima moltiplicando la base monetaria per un coefficiente e in seguito moltiplicando il prodotto derivante da tale operazione per l’altro coefficiente[18]: si pensi ad una somministrazione fraudolenta che coinvolge cinque lavoratori per cinque giornate, in cui l’ammenda applicabile di 500 euro è data da una doppia moltiplicazione, 20 per 5 (numero di lavoratori) moltiplicato per 5 (numero di giornate di occupazione)[19].

Modalità di estinzione agevolata

Per quanto attiene alle modalità di estinzione agevolata del reato, la contravvenzione di cui all’art. 38-bis D.Lgs. n. 81/2015 è, di fatto, oblazionabile (art. 162 c.p.).

Parimenti, anche il reato di somministrazione fraudolenta verrà ad essere assoggettato al nuovo potere di prescrizione degli ispettori del lavoro che opera in tutte le ipotesi di contravvenzione, per cui la pena dell’ammenda verrà ulteriormente ridotta a seguito di prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004) e il procedimento penale potrebbe neppure avviarsi concretamente.

D’altro canto, si segnala a questo proposito la concreta possibilità per il personale ispettivo degli Ispettorati Territoriali del Lavoro di procedere ad impartire una prescrizione con la quale l’utilizzatore fraudolento non è chiamato solo a cessare il comportamento illecito, e quindi di interrompere l’utilizzazione illecita dei lavoratori somministrati come in genere è chiamato a fare in costanza di utilizzazione illecita da somministrazione abusiva. Tale “prescrizione minima” consistente nella cessazione del comportamento illecito sarà rivolta, in questo caso, al somministratore fraudolento che dovrà, appunto, ottemperare all’ordine di immediata interruzione della fornitura illegale perché fraudolenta dei lavoratori interessati.

In caso di somministrazione fraudolenta, piuttosto, gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle loro vesti di ufficiali di polizia giudiziaria, dovranno (e potranno) provvedere, mediante prescrizione obbligatoria, ad ordinare al datore di lavoro utilizzatore fraudolento l’immediata regolarizzazione dei lavoratori fraudolentemente occupati, assumendoli a tutti gli effetti di legge alle proprie dipendenze, dal punto di vista documentale, assicurativo e contributivo.

La circolare INL n. 3/2019, come già la circolare ministeriale n. 5/2011, in effetti, rammenta che il personale ispettivo deve adottare la prescrizione obbligatoria ordinando di cessare la condotta antigiuridica “attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto”.

Fondamento normativo per tale atteggiamento degli ispettori del lavoro è da individuarsi nella valutazione giuridica del contratto di somministrazione nel caso di specie, giacché l’accordo negoziale fra somministratore e utilizzatore che abbiano operato in frode alla legge è, per i principi generali dell’Ordinamento, radicalmente nullo per illiceità della causa negotii (artt. 1344 e 1418, comma 2, c.c.), con la naturale estensione della previsione contenuta nell’art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui, quando il contratto di somministrazione è nullo (nella norma citata perché privo di forma scritta, qui perché in frode alla legge), “i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore”[20].

Sotto altro profilo, legato alle finalità della pena, più sociologico che giuridico, per quanto possa apparire odiosa una significativa riduzione dell’importo della sanzione penale a seguito di ottemperanza alla prescrizione obbligatoria da parte del contravventore utilizzatore fraudolento, vale la pena evidenziare l’effetto sostanziale del provvedimento di polizia giudiziaria di cui all’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004, che in questo caso trasforma la pena in sanzione amministrativa ed estingue il reato soltanto perché, ed in quanto, il soggetto riconosciuto autore e responsabile della violazione penalmente sanzionata si sia riconosciuto colpevole procedendo, nel termine assegnato dagli Ispettori del Lavoro, a regolarizzare, riconducendola a norma sotto un profilo lavoristico, la situazione illecitamente posta in essere.

Da ultimo, la circolare INL n. 3/2019 chiarisce che deve ritenersi applicabile quanto previsto dall’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 (e parallelamente dall’art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003), in merito alla possibilità di imputare “tutti gli atti compiuti dal somministratore/appaltatore per la costituzione o la gestione del rapporto all’utilizzatore/committente”, in considerazione del fatto che anche in caso di somministrazione fraudolenta ricorrono le stesse circostanze di fatto, con riferimento agli adempimenti formali (comunicazioni obbligatorie, ai fini assunzionali, contributivi e assicurativi, e registrazioni sul libro unico del lavoro, effettuate dal formale datore di lavoro).

Somministrazione fraudolenta
Illecito Sanzione
Art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015 (introdotto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018) Per avere posto in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. (somministratore e utilizzatore) Art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015 (introdotto dall’art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018) Ammenda di euro 20 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. Il contratto di somministrazione è nullo perché in frode alla legge, i lavoratori interessati sono considerati alle dirette dipendenze dell’utilizzatore. Prescrizione (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. Oblazione (art. 162 c.p.): euro 6,66 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.

[1] Per una prima analisi sia consentito rinviare a P. Rausei, Il reato di somministrazione fraudolenta, in Bollettino Adapt, 3 settembre 2018, n. 29. Si veda anche P. Passalacqua, Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e la somministrazione di lavoro alla prova del Decreto dignità, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 380/2018, 56-57

[2] Circa gli effetti dell’abrogazione, si rinvia all’analisi condotta in A. Asnaghi, P. Rausei, Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, “cadeau” ai mercanti di braccia, in Bollettino Adapt, 2 marzo 2015.

[3] Per un'analisi della fattispecie sia consentito rinviare a P. Rausei, Somministrazione di lavoro. Appalto e distacco, Ipsoa, Milano 2009, 391-401.

[4] La circolare INL n. 3/2019 testualmente annota sul punto: “Alla luce dei principi di cui agli articoli 1 (“nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”) e 2, comma 1, (“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”) del Codice penale nonché dell'orientamento della giurisprudenza di cui alla citata sentenza n. 16831/2010, si deve pertanto ritenere che, per le condotte di somministrazione fraudolenta che abbiano avuto inizio prima del 12 agosto 2018 e che si siano protratte successivamente a tale data, il reato di cui all'art. 38bis, D.Lgs. n. 81/2015 si possa configurare solo a decorrere dal 12 agosto 2018, con conseguente commisurazione della relativa sanzione per le sole giornate successive a tale data. Per il periodo precedente al 12 agosto 2018, resta invece ferma l'applicazione in via esclusiva delle sanzioni di cui all'art. 18, D.Lgs. n. 276/2003”.

[5] Per una ricostruzione del sistema sanzionatorio “in scala” in base alla gravità delle condotte e degli illeciti, si veda anche F. Basenghi, La somministrazione irregolare e fraudolenta, in L. Galantino (a cura di) La riforma del mercato del lavoro. Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (artt. 1-32), Giappichelli, Torino, 2004, 316.

[6] In argomento sia consentito rinviare a P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, Ipsoa, Milano 2016, 911-925.

[7] Parla invece di applicazione “meno probabile” della sanzione aggiuntiva F. Scarpelli, Commento all’art. 30, in E. Gragnoli, A. Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Cedam, Padova, 2004, 433-434, sulla scorta di una scriminante della finalità elusiva nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 276/2003. Perplessità e dubbi muove anche M. Pedrazzoli, Commento agli artt. 18-19, in M. Pedrazzoli (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, Bologna, 2004, 237, con riferimento alla salvezza delle sanzioni dell’art. 18 che lascerebbe intendere la repressione della frode limitata a quella proveniente da agenzie non autorizzate. Infine, per C. Perini, La somministrazione fraudolenta, commento all’art. 28, in M.T. Carinci, C. Cester (a cura di), Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d’azienda, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Ipsoa, Milano 2004, vol. II, 172 ss., il somministratore deve essere identificato esclusivamente in un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 4 ss. del D.Lgs. n. 276/2003. Cfr. anche S. Vergari, L’apparato sanzionatorio nella riforma del mercato del lavoro, in M. Magnani, P. A. Varesi (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali. Commentario ai Decreti legislativi n. 276/2003 e n. 251/2004, Giappichelli, Torino, 2005, 239-241.

[8] Per uno specifico approfondimento sul punto si rinvia a F. Scarpelli, op. cit., 433-434.

[9] Di “ reato a dolo specifico a tutti gli effetti ” parla anche C. Perini, op. cit., 188-189, pur rilevando l’eccentricità della “espressione inconsueta” utilizzata dal legislatore per introdurre la fattispecie penalistica (“ con la specifica finalità di”).

[10] Così F. Basenghi, op. cit., 316, per il quale “ la finalità elusiva potrebbe essere anche riferibile al solo utilizzatore ”. Dubita della riconducibilità del dolo specifico ad entrambi i soggetti del reato di somministrazione fraudolenta anche M. Pedrazzoli, op. cit., 237.

[11] In questo senso, precisamente, insistendo sulla necessità della prova del dolo specifico F. Scarpelli, op. cit., 435. Mentre a questo proposito M. Pedrazzoli, op. cit., 237, sostiene che il riferimento letterale alla “specifica finalità elusiva”, se preso seriamente, conduce a porre “una pietra tombale sulla possibilità di sanzionare la somministrazione fraudolenta”.

[12] Circa la natura, la struttura e le funzioni dell’Albo ministeriale sia consentito rinviare a P. Rausei, Agenzie per il lavoro: requisiti, procedure e sanzioni, in Dir. prat. lav., 2004, 33, Inserto.

[13] In tale fattispecie, invero, la circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 31 ottobre 2018 prevede una ipotesi di obbligatoria indicazione della causale: “in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015”.

[14] La circolare INL n. 3/2019 sottolinea infatti che “nel caso in cui l'intento fraudolento sia ravvisato in ipotesi di somministrazione conforme alle disposizioni normative (art. 4, D.Lgs. n. 276/2003 e artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.Lgs. n. 81/2015), troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui all'art. 38-bis, D.Lgs. n. 81/2015, con conseguente adozione della prescrizione obbligatoria e del provvedimento di diffida accertativa nei confronti dell'utilizzatore”.

[15] In senso contrario rispetto alla cumulabilità delle due fattispecie illecite, sia pure con riferimento alla originaria natura penale di entrambe (oggi residuale al solo impiego dei minori per la somministrazione abusiva): P. Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo cit., 141; P. Tullini, Commento all’art. 5, in M. Pedrazzoli (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro, cit., 105.

[16] Cfr. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, Giuffré, Milano 1995, 226; T. Padovani, Diritto penale del lavoro. Profili generali, Giuffré, Milano 1990, 217 s.; M. Mantovani, Commento agli artt. 18 e 19, in E. Gragnoli, A. Perulli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, cit., 256-257.

[17] Cfr., sia pure con riferimento alla analoga struttura della pena di cui all’art. 2, legge n. 1369/1960: T. Padovani, Reati contro l’attività lavorativa, in Enc. Dir., vol. XXXVIII, Giuffré, Milano 1987, 1221 s.; L. Grilli, Diritto penale del lavoro, Giuffré, Milano 1985, 243; C. Smuraglia, Diritto penale del lavoro, Cedam, Padova 1980, 110.

[18] Così anche M. Mantovani, Commento agli artt. 18 e 19 cit., 259-260; M. Pedrazzoli, Commento agli artt. 18-19 cit., 234.

[19] Sul punto, sia pure con riferimento alla previgente fattispecie penale per la somministrazione abusiva, è espressamente intervenuto il Ministero del lavoro con nota 21 febbraio 2008, n. 2852, sancendo che trattasi di pena a proporzionalità progressiva nel cui computo rilevano un coefficiente fisso determinato dal Legislatore ed uno variabile dato dal numero del personale utilizzato e dal numero dei giorni durante i quali lo stesso è impiegato e che, pertanto, la quantificazione della pena è data dal prodotto della base monetaria per la variabile lavoratori il cui risultato va nuovamente moltiplicato per l’altra variabile “numero giorni”.

[20] Nel senso manifestato nel testo, sia pure con riferimento ai soli profili di tutela civilistica, si esprimono: C. Bizzarro, G. Bocchieri, Il nuovo regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalti, distacco, in La Riforma Biagi. Il Decreto correttivo cit., VIII; P. Ichino, op. cit., 317-321. Contra invece P. Chieco, op. cit., 144, secondo il quale “è da ritenere che all’effetto sanzionatorio della nullità di diritto comune seguano quegli altri previsti dall’art. 27, Decreto per la somministrazione irregolare”. Si vedano sul punto le argomentazioni di M. Mondelli, “L’elemento soggettivo nella somministrazione fraudolenta”, in Dir. prat. lav., 2005, 48, 2632.

Scarica il pdf dell'articolo tratto dalla rivista Diritto & Pratica del lavoro n. 13/2019

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/03/somministrazione-lavoro-fraudolenta-quando-configurabile-reato

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