News
Archivio newsAgevolazioni contributive (e no): beneficiarie le imprese che di fatto applicano il CCNL
Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori ai trattamenti previsti dai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione in materia di lavoro e previdenza. Ciò a prescindere da una formale indicazione (per esempio nella lettera di assunzione) circa l’applicazione di uno specifico contratto collettivo. E’ quanto ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019, rispondendo ad alcuni quesiti pervenuti.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019, fornisce alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede ispettiva, dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, con particolare riguardo al godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.
Tale disposizione stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’INL evidenzia che, fra le condizioni che subordinano il godimento dei benefici, vi è quella del “rispetto degli accordi e contratti collettivi (…)”.
Il personale ispettivo per verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei benefici deve svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Di conseguenza anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
Di converso, lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
Ispettorato nazionale del lavoro, circolare 06/05/2019, n. 7