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Archivio newsCall center: come chiedere il sostegno al reddito in deroga per il 2019
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 8 del 2019, ha fornito indicazioni in merito alla concessione di misure per il sostegno al reddito in deroga ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, rifinanziate per l'anno 2019 per un importo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione. In particolare, il Ministero illustra le corrette modalità di gestione della causale di crisi aziendale e fornisce indicazione per la presentazione delle istanze da parte del datore di lavoro.
Con la circolare n. 8 del 19 aprile 2019, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interviene in materia di concessione di misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, rifinanziata per l'anno 2019.
Ai lavoratori del settore del call-center è riconosciuta una indennità che va corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all’azienda. Il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile.
Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari si fa riferimento, infine, all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Per quanto riguarda la misura del trattamento si fa riferimento all’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
L’indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale. In tale caso la crisi va valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo. A tal fine l’impresa deve presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria. Deve essere, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.
L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento.
Nel caso in cui la crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.
Per l’ammissione al trattamento l’azienda deve sottoscrivere un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazione industriali - Divisione VI e successivamente presentare la relativa domanda di concessione del trattamento alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Formazione - Divisione III, via Flavia n. 6 – 00187 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.
La domanda, corredata dal verbale di accordo e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario, deve contenere: i dati relativi all’azienda; i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento; la causale di intervento per l’accesso al trattamento con l’indicazione del programma di crisi aziendale; il piano di risanamento; l’autodichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesta dalla legge e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata contestualmente sia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che agli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio.
Gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti per territorio, nei tre mesi antecedenti alla conclusione dell’intervento, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali.
La relazione ispettiva deve essere trasmessa alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e Formazione, Divisione III, entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’azienda, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione, si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.
A carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente è prevista l’applicazione di un contributo addizionale obbligatorio (art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015).
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 19/04/2019, n. 8