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Certificazione dei contratti di appalto: quali verifiche effettuano gli ispettori

La certificazione del contratto di lavoro è una procedura volontaria che consente di “validare” anticipatamente la volontà delle parti di far ricorso ad una determinata tipologia contrattuale, prevenendo possibili controversie giudiziali. Nel caso dell’appalto, la certificazione serve, essenzialmente, per delimitare il confine tra l’interposizione illecita di manodopera e l’appalto genuino, sulla base di indici e di codici di comportamento elaborati in sede amministrativa e che tengono conto della reale organizzazione produttiva e dell'assunzione effettiva del rischio d’impresa da parte dell'appaltatore. Quali controlli effettuano gli ispettori sui contratti di appalto certificati?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, in data del 19 aprile 2019, la nota n. 3861/2019, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alle corrette modalità operative in caso di accertamento avverso ad un appalto, qualora il relativo contratto sia stato certificato da una delle Commissioni previste dall’articolo 76, del D. Lgs. n. 276/2003.

La nota è stata predisposta nella consapevolezza che alcuni soggetti si affidano alla certificazione del contratto esclusivamente quale ostacolo ad una eventuale attività di vigilanza, sapendo di dare vita all’esecuzione di un appalto illecito.

In considerazione delle nuove indicazioni, vediamo quali saranno le verifiche preliminari che gli ispettori del lavoro dovranno effettuare qualora si troveranno dinanzi ad un contratto di appalto certificato.

Prima di entrare nel merito delle nuove indicazioni impartire agli ispettori del lavoro, facciamo un breve excursus sulla procedura certificatoria.

La certificazione è una procedura di validazione anticipata della volontà delle parti interessate all’utilizzazione di una certa tipologia contrattuale. Nel caso di appalto, serve, essenzialmente, per effettuare una distinzione tra l’interposizione illecita di manodopera e l’appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengono conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.

La procedura certificatoria, utile, quindi, a prevenire controversie giudiziali sul piano qualificatorio, può essere richiesta presso uno degli enti certificatori abilitati:

Ø gli Enti bilaterali;

Ø gli Ispettorati territoriali del lavoro (per il proprio ambito di competenza);

Ø le Province (ambito di competenza provinciale);

Ø le Università pubbliche e private;

Ø le Fondazioni universitarie;

Ø la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro;

Ø i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro (ambito di competenza provinciale).

Una volta presentata l’istanza comune, la Commissione effettua una verifica circa la corrispondenza degli elementi alla base del contratto di lavoro oggetto di certificazione, con quelli previsti dalla normativa per quella specifica tipologia di prestazione lavorativa. In questa fase, la Commissione ascolta le parti al fine di verificare la conoscenza e consapevolezza di queste sulla tipologia di lavoro prescelta.

Il procedimento certificatorio deve concludersi entro 30 giorni dall’istanza, con un verbale che attesta la certificazione del contratto di lavoro con l’effettiva sussistenza dei caratteri essenziali della tipologia contrattuale di riferimento, ovvero con un diniego della domanda.

I contratti di lavoro certificati acquisiscono piena forza legale non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi, fintanto che non sia stato accolto - con sentenza di merito - uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili.

La durata degli effetti della certificazione si ha:

• Per i contratti non ancora sottoscritti dalle parti: gli effetti si producono dal momento della sottoscrizione;

• Per i contratti già in essere: gli effetti si producono dal momento della certificazione ovvero dall’inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

Avverso un contratto certificato si potrà ricorrere unicamente per:

a) vizi del consenso (vale a dire per errore, dolo e violenza);

b) erronea qualificazione del contratto (erronee conclusioni della commissione sulla natura del contratto);

c) difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

Una volta analizzati gli ambiti della certificazione, vediamo quali saranno le verifiche preliminari che gli ispettori del lavoro dovranno effettuare - su indicazione del direttore centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro - qualora si troveranno dinanzi ad un contratto di appalto certificato.

Gli ispettori dovranno effettuare una verifica riguardante l’idoneità del soggetto abilitato a rilasciare la certificazione, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto Legislativo n. 276/2003. In particolare, l’Ispettorato nazionale evidenza la necessità di controllare la rispondenza degli Enti bilaterali ai requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 276/2003. Infatti, sono considerati Enti bilaterali idonei a certificare contratti di lavoro, esclusivamente gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative".

Qualora tale requisito sia carente e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato articolo 2 e, men che meno, l’attività di certificazione.

Andrà verificato, dall’organo ispettivo, anche il rispetto normativo (articolo 78, comma 2 lett. a), Decreto Legislativo n. 276/2003), circa la comunicazione che la Commissione di certificazione deve effettuare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, al momento dell'avvio del procedimento certificatorio. Infatti, la norma sopra-richiamata evidenzia l’obbligo, da parte della Commissione di certificazione, di comunicare “l’inizio del procedimento” all’ispettorato del lavoro ove avrà (o ha) luogo l’attività oggetto della certificazione. Detta comunicazione ha l’obiettivo di evidenziare, preliminarmente, da parte dell’organo ispettivo, la presenza di accertamenti ispettivi in corso o l’esistenza di precedenti violazioni in capo all’impresa, così che possa effettuare eventuali osservazioni alla Commissione stessa.

Il personale ispettivo dovrà, inoltre, verificare la sussistenza di eventuali vizi dell’istanza di certificazione che possano riverberarsi sul successivo provvedimento emanato dalla Commissione. In particolare, gli ispettori dovranno accertare se l’istanza:

a) sia stata sottoscritta da entrambe le parti del contratto;

b) contenga tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della Commissione di certificazione.

Proprio in merito al punto b), gli ispettori dovranno verificare la correttezza delle dichiarazioni normalmente contenute nelle istanze di certificazione, in ordine ad eventuali precedenti ispettivi in capo ad una o entrambe le parti del contratto. Qualora, infatti, tali dichiarazioni dovessero risultare incomplete o, addirittura, non veritiere, il personale ispettivo dovrà dare atto della invalidità della valutazione e del successivo provvedimento certificatorio, da parte della Commissione; soprattutto allorquando gli illeciti evidenziati abbiano riguardato la tipologia contrattuale oggetto di certificazione.

Una ulteriore verifica attiene al periodo di copertura della certificazione che può agire anche durante la vigenza del contratto di appalto, senza avere gli effetti retroattivi previsti dall’articolo 79, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003. In questo caso, qualora le parti non abbiano richiesto e ottenuto la certificazione del contratto di appalto dalla sua costituzione, gli ispettori del lavoro potranno intervenire verificando il periodo “non coperto” dalla certificazione e adottare eventuali provvedimenti sanzionatori ed il relativo recupero contributivo.

Infine, l’Ispettorato del Lavoro ricorda che la certificazione non produce alcun effetto in ordine ad eventuali condotte di rilievo penale. Tra esse viene ricompresa anche la somministrazione fraudolenta, introdotta dal cd decreto dignità (decreto legge n. 87/2018).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/08/certificazione-contratti-appalto-verifiche-effettuano-ispettori

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