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Archivio newsVigilanza finanziaria UE: controlli rafforzati per mercati più sicuri
E‘ stata approvata in via definitiva dal Parlamento UE la riforma della vigilanza finanziaria europea. La riforma, al passo con l’evoluzione delle tecnologie informatiche, assicura una maggiore protezione alle imprese e ai consumatori. Tra le novità, l’uniformazione delle competenze delle tre autorità di vigilanza settoriali: EIOPA, EBA e ESMA. Nuovi poteri sono affidati all’Autorità bancaria europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Gli Stati membri dovranno istituire meccanismi per rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l'assistenza reciproca. Quali sono gli altri profili di intervento della riforma?
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma della vigilanza finanziaria europea, già peraltro concordata con i ministri UE che dovranno però ora confermare formalmente l’accordo prima della entrata in vigore delle nuove regole.
Si aggiorna così l’impianto della architettura creata nel 2010 a seguito della crisi finanziaria. Parte integrante della Capital Market Union e dell’Unione bancaria, la riforma punta a rafforzare il profilo europeo della vigilanza, dando così ulteriore impulso al mercato unico europeo.
Va opportunamente ricordato come l’European System of Financial Supervision si articola su due livelli che prevedono una vigilanza macro ed una microprudenziale, affidata rispettivamente all’European Systemic Risk Board (Esrb) e alle tre autorità settoriali – EIOPA (fondi pensione e assicurazioni), EBA (banche) e ESMA (mercati finanziari). Quali sono i principali profili di intervento?
Si tende in primo luogo ad uniformare le competenze delle tre autorità settoriali, assegnando a ciascuna i medesimi poteri. Si ampliano poi le attribuzioni in materia di protezione dei consumatori (consumer protection).
Viene sottolineato in particolare come i consumatori potranno beneficiare dei nuovi poteri conferiti alle autorità di vigilanza dell'UE, come quello di coordinare le attività di mystery shopping (audit a sorpresa per misurare il rispetto della regolamentazione) delle autorità nazionali, e quello di vietare o limitare alcune attività finanziarie considerate potenzialmente dannose per i consumatori.
Al fine di aumentare il coordinamento e la convergenza tra le attività svolte a livello Ue e a livello nazionale le autorità di vigilanza predisporranno lo Strategic Supervisory Plan a cui tutte le competenti autorità nazionali dovranno allineare le loro attività di supervisione. Un organismo alle dirette dipendenze dell’Executive Board verificherà l’allineamento tra le linee guida della vigilanza europea e gli orientamenti seguiti a livello nazionale.
Novità di grande rilevanza in termini di governance prevede infatti la sostituzione dell’attuale Management Board con un Executive Board composto da membri nominati congiuntamente dalla Commissione Ue, dal Parlamento Ue e dal Consiglio Ue.
La funzione più importante attribuita all’Executive Board è quella di supportare il Board of Supervisors nel processo decisionale attraverso lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla finalizzazione delle decisioni.
Per ottemperare alle proprie attribuzioni le autorità europee avranno inoltre il potere di richiedere dati direttamente ai soggetti vigilati, qualora la documentazione fornita dall’autorità nazionale non sia considerata esaustiva e potranno erogare sanzioni amministrative al soggetto vigilato inadempiente nel caso di mancato ricevimento delle informazioni richieste.
Nello svolgimento delle proprie attività le autorità settoriali europee dovranno poi considerare i rischi ESG, monitorando come i soggetti vigilati terranno conto dei rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance comportano per la stabilità finanziaria, rendendo l'attività dei mercati finanziari più conforme agli obiettivi di sostenibilità.
Dovranno poi fornire orientamenti su come integrare efficacemente le considerazioni relative alla sostenibilità nella pertinente normativa finanziaria dell'UE e promuovere l'attuazione coerente di tali disposizioni al momento dell'adozione.
Nell'avviare e coordinare le valutazioni a livello dell'Unione sulla resilienza degli istituti finanziari agli sviluppi negativi dei mercati, le autorità europee di vigilanza dovrebbero tenere debitamente conto dei rischi che i fattori ambientali, sociali e di governance potrebbero comportare per la stabilità finanziaria di tali istituti.
Per garantire un'applicazione uniforme delle norme UE e promuovere una vera Unione dei mercati dei capitali, la riforma affida all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il potere di vigilanza diretta in settori finanziari specifici, come i mercati degli strumenti finanziari.
L'ESMA coordinerà inoltre le azioni nazionali nei settori delle tecnologie finanziarie (Fintech), L'innovazione tecnologica, vien sottolineato, ha avuto un impatto crescente sul settore finanziario e, pertanto, le autorità competenti hanno preso varie iniziative per far fronte agli sviluppi tecnologici.
Al fine di continuare a promuovere la convergenza in materia di vigilanza e lo scambio di buone pratiche tra le autorità pertinenti, da un lato, e tra le autorità pertinenti e gli istituti finanziari o i partecipanti ai mercati finanziari, dall'altro, è opportuno rafforzare il ruolo delle autorità europee di vigilanza con riguardo alla loro funzione di sorveglianza e al coordinamento della vigilanza.
I progressi tecnologici nei mercati finanziari possono migliorare l'inclusione finanziaria, si evidenzia, dare accesso ai finanziamenti, rafforzare l'integrità e l'efficienza operativa del mercato, nonché ridurre gli ostacoli all'ingresso in tali mercati.
Nella misura pertinente alle norme sostanziali applicabili, anche l'innovazione tecnologica dovrebbe rientrare nella formazione delle autorità competenti. Questo dovrebbe contribuire a evitare che gli Stati membri elaborino approcci divergenti su questi aspetti.
Come viene poi rimarcato la promozione di modalità coerenti, sistematiche ed efficienti di monitoraggio e valutazione dei rischi relativi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario dell'Unione assume un'importanza crescente.
Prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organi europei, nell'ambito dei rispettivi mandati. Essi dovrebbero istituire meccanismi per rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l'assistenza reciproca, utilizzando appieno tutti gli strumenti e le misure disponibili nell'ambito del quadro normativo e istituzionale esistente.
Date le conseguenze in termini di stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in considerazione del fatto che il settore bancario è quello in cui i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo hanno le maggiori probabilità di produrre effetti a livello sistemico, e alla luce dell’esperienza già acquisita dall’EBA nella tutela del settore bancario da tali abusi nella sua veste di autorità in cui sono rappresentate le autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri, l’autorità assumerà un ruolo guida di coordinamento e monitoraggio a livello di Unione per prevenire l'uso del sistema finanziario dai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Le autorità nazionali saranno tenute a fornire all'EBA le informazioni necessarie per individuare le debolezze del sistema finanziario in materia di riciclaggio di denaro.