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Archivio newsLaboratori di analisi, Federlab-Cifa: rinnovato il CCNL
CIFA e FEDERLAB con CONFSAL e FIALS, con l’accordo del 26 marzo 2019, hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali. Previsti nuovi importi per i minimi tabellari con decorrenza 1° marzo e 1° dicembre 2019, 1° settembre 2020 e 1° giugno 2021.
Per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali, con l’accordo del 26 marzo 2019, è stato rinnovato il CCNL. L'accordo decorre dal 1° marzo 2019 e scadrà il 28 febbraio 2022.
Previsti nuovi importi per i minimi tabellari con decorrenza 1° marzo e 1° dicembre 2019, 1° settembre 2020 e 1° giugno 2021.
La retribuzione normale è costituita da paga base conglobata, terzi elementi, scatti di anzianità, premio di produzione, altre voci della contrattazione nazionale o decentrata. La retribuzione di fatto è costituita dalla retribuzione normale e dagli elementi continuativi.
Quota oraria e giornaliera
Il coefficiente per ottenere la quota oraria è 168 (195 per i discontinui), il coefficiente per ottenere la quota giornaliera è 26.
Qualora le trattative per il rinnovo del CCNL si prolunghino oltre il 31 ottobre 2019, verrà corrisposta una I.v.c. pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
In relazione alla partecipazione ad attività formative inerenti la qualifica per almeno 50 ore in un triennio, il lavoratore maturerà 10 scatti triennali pari all'1,5% della retribuzione mensile.
A seguito dell'ottenimento della certificazione delle competenze, lo scatto verrà integrato di un ulteriore 0,5%.
Il 15 dicembre di ogni anno va corrisposta una tredicesima nella misura di una mensilità di retribuzione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno, spetteranno tanti 12mi per quanti sono i mesi interi di lavoro prestato (le frazioni superiori a 2 settimane sono considerate mese intero).
L'azienda corrisponderà il 20% del rateo di tredicesima per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
La contrattazione di 2° livello può istituire un premio di produttività, con obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e produttività.
Il raggiungimento degli obiettivi dovrà essere misurabile con appositi criteri obiettivi individuati dallo stesso 2° livello.
Accordi aziendali potranno prevedere - a richiesta del lavoratore - la sostituzione del premio con servizi di welfare (istruzione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, ecc.).
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con responsabilità diretta dell'andamento dei servizi, per l'attività svolta oltre il normale orario di lavoro per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, spettano le maggiorazioni previste dal CCNL per la generalità dei lavoratori.
I permessi per riduzione di orario (16 ore) e per ex festività (32 ore) non maturano per i periodi di assenza senza diritto a retribuzione.
In caso di mancata fruizione nell'anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.
Il CCNL disciplina la cessione delle ferie ai sensi del D.Lgs. n. 151/2015.
Il contributo obbligatorio per assistenza contrattuale viene stabilito nell'1% annuo della paga base conglobata, per 12 mensilità.
In caso di malattia, i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni di calendario.
In caso di infortunio la conservazione del posto è prevista fino a guarigione. I lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria Inail hanno diritto, oltre alla retribuzione giornaliera per il giorno dell'infortunio, ad un trattamento integrativo a carico azienda, per i giorni successivi, fino a concorrenza del 100% della retribuzione.
Durante l'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile.
Non sono computabili i rimborsi spese, le somme una tantum e le gratificazioni straordinarie non contrattuali, i compensi per lavoro straordinario e festivo, l'indennità sostitutiva del preavviso e delle ferie, le indennità di trasferta e le diarie non aventi carattere continuativo, le prestazioni in natura quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore
Scheda di sintesi delle novità contrattuali
Accordo, 26/03/2019