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Archivio newsDecreto Brexit, la Camera approva le misure a tutela degli investitori
La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il disegno di legge di conversione del D.L. n. 22 del 25 marzo 2019, già approvato dal Senato, che contiene misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea senza un accordo - hard Brexit. Il testo, con la pubblicazione in Gazzetta, diventerà ufficialmente legge.
Via libera della Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del decreto Brexit. Il testo, già approvato dal Senato, contiene misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso dall'Unione europea senza un accordo (cd. hard Brexit). Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto diventerà ufficialmente legge.
Fatta eccezione per l'art. 1, che inerisce alla materia delle telecomunicazioni e - modificando il D.L. n. 21 del 2012 - estende l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo alla banda larga cd. 5G, le altre disposizioni attengono a molteplici profili applicativi dei principi comunitari della libera circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi, di cui all'articolo 26, comma 2 TFUE.
Il capo III del provvedimento in esame consente inoltre la prosecuzione delle misure di smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS), già disciplinate dal D.L. n. 18 del 2016
Concentrando l’attenzione sull’eventualità di hard Brexit si prevedono specifiche misure in materia di banche, operatori finanziari ed assicurativi, nonché in norme a tutela delle persone fisiche (in tema di salute, sicurezza, cittadinanza).
Si disciplina in particolare la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del dall'Unione europea in assenza di un accordo, fino al termine del diciottesimo mese successivo (periodo transitorio).
Per i soggetti del Regno Unito che possono continuare ad operare sul territorio italiano viene disposta la cessazione di specifiche attività o lo stop integrale dell'operatività, nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dal decreto stesso. Mentre viene consentita la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale.
Vengono inoltre indicati i soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene autorizzata la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio (banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio SGR, società di investimento a capitale variabile e fisso - SICAV e SICAF, gestori di fondi Euveca, Usef e Eltif).
Si autorizza poi la sottoscrizione dell'aumento di capitale della BEI da parte dell'Italia per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro: in particolare, si autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito.