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Archivio newsLegge Europea 2018: in GU le misure per l'adempimento degli obblighi comunitari
Approda in Gazzetta Ufficiale la legge Europea 2018 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'UE. Diverse le materie disciplinate. In particolare, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali viene precisato chi può essere considerato “legalmente stabilito”. Ulteriori misure riguardano la disciplina della professione di agente d’affari in mediazione ed i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto che devono essere effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine.
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la legge 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.
Con la legge Europea sono stati modificati o integrati disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto UE. Le disposizioni contenute hanno natura eterogenea ed intervengono in diversi settori. In breve si riportano di seguito le principali disposizioni.
Con l’articolo 2 viene stabilito che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico.
L’articolo 5 della legge Europea stabilisce che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto devono essere effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
In attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 sono resi liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
I produttori e i terzi che agiscono in loro nome devono trasmettere annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE:
a) ricevuti presso i distributori;
b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
c) oggetto di raccolta differenziata.
Il decreto entra in vigore il 26 maggio 2019.
Legge 3 maggio 2019, n. 37 (G.U. 11/05/2019 n. 109)