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Fondi pensione: la COVIP aggiorna le linee guida su governance e adempimenti

La COVIP ha avviato una pubblica consultazione sul documento relativo agli schemi di statuto dei fondi pensione negoziali e di regolamento dei fondi pensione aperti, nonché dei piani individuali pensionistici. In particolare, sono state riviste le disposizioni sui profili organizzativi per assicurare una governance più efficiente, con l’inserimento delle norme sulla RITA - la rendita integrativa temporanea anticipata, sul riscatto parziale e sulle modalità di adesione contrattuale. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è fissato al 24 giugno 2019.

Prosegue il percorso regolamentare di adeguamento del sistema di previdenza complementare italiano alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341(direttiva IORP 2).

Dopo quella sullo schema delle Direttive alle forme pensionistiche integrative conclusasi il 13 maggio2019, la COVIP ha avviato una nuova pubblica consultazione sul documento recante gli Schemi di Statuto dei fondi pensione negoziali, di regolamento dei fondi pensione aperti e di regolamento dei piani individuali pensionistici.

Il termine di risposta è fissato al 24 giugno 2019 utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

Partendo dallo schema di Statuto dei fondi pensione negoziali, al fine di adeguare le relative previsioni alle nuove disposizioni del D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/2341 in materia di governance, in linea con quanto previsto nell’ambito delle direttive generali già sottoposte a pubblica consultazione, sono state riviste le disposizioni relative ai profili organizzativi del fondo pensione. In particolare, sono state ridefinite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione per tener conto delle novità introdotte dal Decreto legislativo del 13 dicembre 2018.

Più nello specifico si modifica la disciplina del Direttore generale e contestualmente si elimina la figura del Responsabile del fondo non più prevista nell’ambito del decreto del 13 dicembre scorso.

Più nello specifico, il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del fondo pensione, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazione in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore generale poi, in caso di inerzia del Consiglio di amministrazione del Fondo, ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, le vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso

Sono state poi introdotte le funzioni fondamentali ed è stata aggiornata la disciplina relativa al depositario.

Con riferimento ai fondi pensione preesistenti viene disposto che adottino lo Schema di statuto dei fondi pensione negoziali per tutti quei profili strutturali e di funzionamento che non presentino sostanziali difformità rispetto a quelli tipici dei fondi negoziali di nuova istituzione. Eventuali adattamenti resisi necessari per tenere conto di caratteristiche specifiche non rinvenibili nel “modello” al quale fa riferimento lo Schema (ad es. regime previdenziale a prestazione definita, gestione diretta delle risorse finanziarie, erogazione diretta delle prestazioni) dovranno formare oggetto di una relazione motivata da trasmettere alla Covip.

Per quel che riguarda lo Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, lo si adegua alle nuove disposizioni in tema di Responsabile del fondo e di depositario, mentre la disciplina dell’Organismo di sorveglianza è stata sostituita con quella dell’Organismo di rappresentanza. Circa tale ultimo Organismo, si è provveduto, in particolare, a prevedere che detta disciplina sia riportata in un apposito documento - non soggetto ad approvazione da parte della COVIP - e non più in un allegato al Regolamento. Tale documento andrà redatto secondo i principi indicati dalla COVIP, che fanno riferimento alla composizione ed alla durata dell’Organismo, ai requisiti per l’assunzione dell’incarico da parte dei componenti, ai costi (prevedendo che gli stessi non possano essere fatti gravare sulla forma pensionistica) e ai compiti.

Si rivede poi lo Schema di Regolamento dei PIP con riferimento al Responsabile del Fondo.

Come rimarca la COVIP, i testi sono stati poi complessivamente rivisti anche per tenere conto di quanto previsto da disposizioni normative o istruzioni dell’Autorità di vigilanza (provvedimenti, orientamenti, lettere circolari, risposte a quesiti) intervenute successivamente all’emanazione degli Schemi.

Come viene sottolineato, nella stesura dei nuovi testi si è altresì tenuto conto dell’esigenza di introdurre modifiche volte a recepire profili la cui rilevanza è emersa nel corso degli anni nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Si evidenziano, in particolare, con riferimento a tutti gli Schemi, gli interventi in materia di Rendita integrativa temporanea anticipata, di riscatto parziale, di documentazione informativa in fase di adesione; e, limitatamente allo Schema di statuto, gli interventi in materia di disciplina dei contributi aggiuntivi, di adesione contrattuale, di revisione legale dei conti, di conferimento di una quota del TFR. Tale ultima previsione è stata introdotta anche nello Schema di Regolamento dei fondi pensione aperti, relativamente alle ipotesi di adesione su base collettiva.

Andando alle modifiche introdotte con riferimento ad aspetti la cui rilevanza è emersa nello svolgimento dell’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, la Commissione richiama in maniera più specifica in primo luogo le previsioni degli Schemi relative al trasferimento, al riscatto o all’anticipazione, laddove viene richiesto che il fondo provveda ai relativi adempimenti entro un termine contenuto, correlato alla tempistica degli adempimenti amministrativi da porre in essere, e da indicarsi negli statuti e nei regolamenti e (comunque non superiore a 6 mesi) e che il termine inizi a decorrere a partire già dalla richiesta dell’iscritto, salva la sua sospensione nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente.  Ancora si riportano le previsioni relative alle modalità di adesione con l’introduzione della disciplina relativa alle ipotesi di posizioni prive di consistenza/azzerate ai fini dell’interruzione del rapporto di partecipazione, coerentemente con le caratteristiche della forma pensionistica. In tale ambito, limitatamente allo Schema di statuto, la COVIP evidenzia poi l’eliminazione della possibilità di definire i costi direttamente a carico dell’aderente in percentuale della retribuzione, limitando pertanto la possibilità di esprimere i suddetti costi in percentuale dei contributi, oltre che in cifra fissa, al fine di consentire una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti e assicurare la confrontabilità con le altre forme pensionistiche.

Ulteriori innovazioni sono rappresentate dalla introduzione di previsioni, in tema di assemblea dei delegati, che richiamano il necessario rispetto di principi che assicurino a tutti gli aderenti la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo, valorizzando, per quest’ultimo, l’equilibrio tra i generi e l’introduzione di previsioni che impediscono a coloro che hanno svolto il ruolo di componente del collegio sindacale nell’esercizio precedente presso il fondo, di assumere il ruolo di componente del consiglio di amministratore, e viceversa.

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/15/fondi-pensione-covip-aggiorna-linee-guida-governance-adempimenti

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