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Archivio newsAppalti: responsabilità solidale per i crediti del lavoratore estesa ai consorzi
Il regime di solidarietà tra il committente e l’appaltatore per i crediti di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa del lavoratore è applicabile anche se l’esecutore del contratto di appalto è un consorzio. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha riconosciuto l’estensione della solidarietà ai consorzi considerandoli non meri intermediari, ma effettivi responsabili dell’esecuzione dei lavori, anche quando l’esecuzione è materialmente eseguita dalle imprese consorziate. In definitiva, la consorziata si pone nei confronti del committente alla stessa stregua di un subappaltatore: con quali conseguenze?
L’art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede un regime di solidarietà tra il committente, l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, per i crediti di natura retributiva, previdenziale ed assicurativa dei lavoratori, per il periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Si tratta di una responsabilità ope legis, che vede il coinvolgimento del committente, con finalità di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, ampliando la platea dei soggetti obbligati, oltre al loro datore di lavoro, per il quale l’obbligazione retributiva, così come ogni altra ad essa connessa, è propria, quale conseguenza del rapporto di lavoro.
La questione aveva già suscitato l’attenzione ai tempi del codice civile, tant’è che l’art. 1676 si preoccupa dei “diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente”, sebbene non prevedendo una vera solidarietà del committente, ma piuttosto il riconoscimento dell’azione diretta in capo ai dipendenti dell’appaltatore, nei limiti però, di quanto ancora a questi dovuto dal committente per l’esecuzione dell’appalto.
L’attuale formulazione del secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 è frutto dei numerosi interventi che lo hanno interessato, in gran parte tesi ad ampliare le tutele riconosciute ai lavoratori (ricomprensione degli appalti di opera, delle quote di trattamento di fine rapporto, estensione a due anni del termine decadenziale per esercitare l’azione nei confronti del committente).
Talvolta gli interventi hanno invece rappresentato un irrigidimento della normativa, come l’eliminazione della possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere strumenti alternativi, che era stata introdotta nel 2004, abrogata nel 2007, reintrodotta nel 2012 e definitivamente espunta nel testo attualmente vigente.
Secondo l’attuale formulazione dell’art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276/03 quindi, “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
La natura speciale dell’obbligazione solidale prevista in capo al committente, ha imposto nel tempo la necessità di verificare la possibilità di una sua applicazione analogico-estensiva in tutti quei casi in cui, pur nell’ambito di una fattispecie contrattuale diversa, la posizione sostanziale, e conseguentemente le esigenze di tutela dei lavoratori sottese, siano tali da ritenere opportuna una tutela così come prevista dal secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/03.
Già la Corte Costituzionale, in tema di subappalto, aveva ritenuto plausibile una lettura costituzionalmente orientata del secondo comma dell’art. 29 e dunque l’estensione del regime di solidarietà anche per fattispecie analoghe, sulla scorta della considerazione che “l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito, ove pur distinto, ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura” (Corte cost., n. 254/2017).
Risponde alle medesime esigenze la necessità della verifica dell’applicabilità dell’art. 29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276/03 nei casi in cui l’esecutore del contratto di appalto è un consorzio, e quindi al contratto di appalto si aggiunge il rapporto connesso all’affidamento dei lavori tra la società consortile e la singola impresa materialmente esecutrice di questi.
Diffusamente la giurisprudenza di merito e di legittimità ha riconosciuto tale estensione anche in caso di consorzi, sulla base della considerazione che questi non sono meri intermediari, ma effettivi responsabili dell’esecuzione dei lavori, anche quando questa è materialmente eseguita dalle imprese proprie consorziate.
Ciò nel più ampio alveo tracciato dalla Corte Costituzionale con la già citata pronuncia, teso ad evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nel contesto dell’appalto.
La consorziata dunque si pone nei confronti del committente alla stessa stregua di un subappaltatore, senza snaturare pertanto la ratio del regime di solidarietà né contravvenendo ai limiti della specialità del regime già osservati.
Infatti, “la tutela speciale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto” (Cass. 16259/18).
Conseguentemente l’applicazione del regime di solidarietà è riconosciuta plausibile anche nel rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate, che “non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il consorzio va considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto” (Cass.civ., sez. lav., n. 24368/2017, cui fa esplicito rinvio Trib. Roma, Sez. Lav., 3 luglio 2018).
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