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Diritto d’autore: garanzie per le pubblicazioni online

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. La direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 130 del 17 maggio 2019, la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. La direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Le eccezioni e le limitazioni previste dalla direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altri materiali e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

In particolare gli Stati membri devono consentire le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati da opere o altri materiali cui si abbia legalmente accesso per i seguenti motivi:

- per scopi di ricerca scientifica. In tal caso, gli organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale devono assicurare che le copie di opere o altri materiali, ma anche la verifica dei risultati della ricerca, siano memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate per scopi di ricerca scientifica;

- ai fini dell'estrazione di testo e di dati. In tal caso le riproduzioni e le estrazioni possono essere conservate per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati. Comunque è stabilito che si possono estrarre testi e dati a condizione che l'utilizzo delle opere e di altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato, ad esempio attraverso strumenti che consentano lettura automatizzata in caso di contenuti resi pubblicamente disponibili online;

- ai fini dello svolgimento di attività didattiche digitali e transfrontaliere. In tal caso, per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, è necessario che tale utilizzo:

a) avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o tramite un ambiente elettronico sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

La direttiva reca al Titolo III le misure volte a migliorare le procedure di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. Tali misure sono necessarie affinché tutti gli Stati membri possano disporre di meccanismi giuridici atti a consentire che le licenze che gli organismi di gestione collettiva pertinenti e sufficientemente rappresentativi rilasciano agli istituti di tutela del patrimonio culturale, per determinati utilizzi di opere o altri materiali fuori commercio, si applichino anche ai diritti dei titolari che non hanno conferito un mandato al riguardo a un organismo di gestione collettiva rappresentativo. La direttiva dispone che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano rendere disponibili online in tutti gli Stati membri, in virtù di un'eccezione o una limitazione armonizzata al diritto d'autore e ai diritti connessi, le opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nelle loro raccolte. È importante che gli utilizzi in virtù di detta eccezione o limitazione abbiano luogo solo a condizione che siano rispettate determinate condizioni, segnatamente per quanto riguarda la disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze.

Ai fini dei meccanismi di concessione delle licenze, è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace attraverso norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato.

La direttiva stabilisce, tra l’altro, che gli Stati membri possano prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore abbia diritto a una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Importante l’introduzione del “principio di una remunerazione adeguata e proporzionata” secondo cui deve essere garantito, in ogni stato membro, a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata.

A garanzia del precedente principio viene introdotto l’obbligo di trasparenza in quanto gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, almeno una volta all'anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti oppure da parte degli aventi causa, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, tutti i proventi generati e la remunerazione dovuta.

La direttiva deve essere applicata a tutte le opere e altri materiali protetti dal diritto nazionale nel settore del diritto d'autore al 7 giugno 2021 o in data successiva e fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del 7 giugno 2021.

La direttiva entra in vigore il 6 giugno 2019. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021 dandone immediatamente comunicazione alla Commissione.

Direttiva (UE), 17/04/2019, n. 2019/790 (G.U. dell’unione Europea 17/05/2019, n. 130)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/05/18/diritto-autore-garanzie-pubblicazioni-online

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