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Archivio newsAziende agricole che vendono prodotti di terzi: riflessi sulla denuncia aziendale
Con la circolare n. 76 del 2019, l’INPS prende in esame le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 per fornire chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio, in tutto il territorio italiano, i prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. L’Istituto, in particolare, chiarisce i requisiti da rispettare e spiega come compilare correttamente la denuncia aziendale.
Con la circolare n. 76 del 22 maggio 2019, l’INPS torna ad occuparsi degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese che possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
E’ ammessa altresì la vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e nel rispetto del requisito di prevalenza del fatturato derivante dalla vendita dei prodotti propri.
I prodotti oggetto della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati possono anche:
- appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda;
- essere diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, acquistati sul mercato.
E’ però in ogni caso necessario che:
- i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio siano direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, senza alcuna intermediazione;
- il fatturato (non la quantità di prodotti) derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda rimanga prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
L’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda.
Pertanto, le aziende che svolgono, unitamente all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, alle condizioni descritte, continueranno ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.
L’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, dunque tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della Denuncia Aziendale.
L’Istituto specifica che, per quanto riguarda il fabbisogno aziendale da indicare nel quadro E del modello, la quantificazione delle giornate lavorative previste va fatta con riferimento a quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, senza ricomprendere quelle relative all’attività di vendita al dettaglio, che vanno invece inserite nel campo “NOTE” del modello.
INPS, circolare 22/05/2019, n. 76