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Archivio newsSisma Centro Italia: versamento dei contributi sospesi e rateazione
L’INPS, con il messaggio n. 1987 del 2019, indica le procedure da seguire per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateazione sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni del Centro Italia nel 2016 e 2017. Particolari istruzioni riguardano la gestione delle agevolazioni concesse alle zone franche urbane del territorio. L’INPS specifica, nel documento di prassi, anche le nuove scadenze da assegnare ai pagamenti rateali.
L’INPS è tornato ad occuparsi della ripresa dei versamenti contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia nel 2016 e 2017. Nel messaggio n. 1987 del 23 maggio 2019, l’INPS ricorda che la comunicazione con cui viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, utilizzando il format disponibile dal sito Internet dell’Istituto sotto la voce “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.
In presenza di uno stesso codice fiscale, con posizioni afferenti a più gestioni previdenziali, è possibile trasmettere un’unica comunicazione, indicando l’esposizione debitoria relativa ai contributi sospesi suddivisi per ciascuna gestione interessata.
L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.
La prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2019, la seconda entro il 17 luglio e le successive scadranno entro il giorno 16 di ogni mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.
E’ previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MiSE possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto ed oggetto di sospensione contributiva nei periodi di imposta 2017 e 2018, rientranti pertanto nell’arco temporale di riferimento delle agevolazioni zona franca urbana che riguarda i periodi di imposta dal 2017 al 2020, mentre tale possibilità è preclusa per i contributi sospesi relativi al periodo di competenza 2016.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 1° giugno 2019, i contribuenti possono utilizzare il modello F24, indicando l’apposita codeline presente a decorrere dal 20 maggio 2019 nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni”.
I piani di ammortamento sospesi devono essere riattivati mediante versamento in unica soluzione, entro la data di scadenza del 1/06/2019, dell’importo complessivo delle rate sospese.
Le causali contributo e l’esposizione dei dati nel modello F24 devono essere le stesse utilizzate nel piano di ammortamento originario precedentemente comunicato.
Il mancato adempimento comporterà la revoca della rateazione con emissione dell’Avviso di Addebito per il residuo importo ancora dovuto e contestuale consegna agli Agenti della Riscossione per le successive fasi di recupero del credito.
INPS, messaggio 23/05/2019, n. 1987