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Archivio newsLavoratori extraUE: per diventare imprenditori serve il permesso di soggiorno
I cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno, possono richiedere la conversione per motivi di lavoro autonomo, per l’esercizio di attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero per costituire società di capitali, o di persone, a condizione che dimostrino di disporre di risorse adeguate, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, nonché di disporre di idoneo alloggio. Quali sono gli ulteriori requisiti richiesti per la conversione del permesso di soggiorno?
Come da previsione dell’art. 26 della Legge Bossi - Fini (l. n. 286/1998), Testo unico sull’immigrazione, l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all’Unione europea che intendono esercitare, nel territorio dello Stato, un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale, o di persone, o accedere a cariche societarie, deve dimostrare:
- di disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
- di essere in possesso di una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere;
- di disporre di idonea sistemazione alloggiativa;
- di disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (per il 2019, reddito del nucleo familiare non inferiore a 8.500,00 euro).
Tale requisito si considera soddisfatto anche in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza di una dichiarazione del committente, o del legale rappresentante della società, che assicuri, per il lavoratore autonomo, o per il socio prestatore d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ovvero in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo per l’anno precedente a quello di richiesta del visto.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente l’esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività lavorativa in forma autonoma, nonché l’esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato territoriale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore ovvero per integrazione minore consente l’esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo;
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo o per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.
Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui è già in possesso, lo straniero dovrà chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, successivamente, chiedere la conversione alla Questura.
Condizione per la conversione è che vi siano quote di ingresso previste dal decreto flussi e che il permesso di soggiorno posseduto sia in corso di validità.
Sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere, quindi, presentate in ogni momento dell’anno, le richieste di conversione presentate da:
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Le quote d’ingresso per l’anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro e nei confronti dei permessi di soggiorno rilasciati a stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.
La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.
Possibilità di conversione
I seguenti permessi di soggiorno rilasciati per altro titolo possono essere convertiti, nell’ambito dei flussi d’ingresso, in permessi per lavoro autonomo:
- motivi familiari o per affidamento o per integrazione;
- studio o tirocinio;
- motivi umanitari, purché in corso di validità alla data del 5/10/2018;
- per casi speciali, purché in corso di validità alla data del 5/10/2018;
- CE per soggiornanti di lungo periodo.
I decreti che prevedono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alle indicazioni delle regioni, prevedono le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Il DPCM 12 marzo 2019 ha disciplinato, per l’anno 2019, le quote d’ingresso. Le successive circolari del Ministero dell’interno, n. 1257/2019, e del Ministero del lavoro e politiche sociali, n. 1257/2019, hanno provveduto a definire le modalità operative.
In particolare, per l’anno 2019, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale e di 100 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
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