• Home
  • News
  • Costituzione rendita vitalizia: vademecum per l’accertatore

Costituzione rendita vitalizia: vademecum per l’accertatore

Con la circolare n. 78 del 2019, l’INPS riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della L. n. 1338 del 1962, fornendo alcuni chiarimenti in merito alle regole già in vigore ed individuando i comportamenti di cautela da adottare nell’istruttoria delle relative istanze. Le precisazioni fornite riguardano, in particolare, le retribuzioni da prendere a base del calcolo dell’onere di rendita vitalizia con riferimento ai periodi che si collocano nel “sistema contributivo”, nonché alcuni profili probatori e i documenti più ricorrenti nella prassi amministrativa.

L’INPS, con la circolare n. 78 del 29 maggio 2019, fornisce alcuni chiarimenti utili al Responsabile del procedimento di costituzione di rendita vitalizia, in ordine alla concludenza della prova e alla sua rispondenza ai requisiti di certezza e attendibilità, in caso di inadempimento dell’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.), qualora la contribuzione omessa non sia più recuperabile da parte dell’INPS per maturata prescrizione.

Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, l’istituto in parola è stato esteso alle seguenti fattispecie:

- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;

- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;

- soggetti iscrivibili al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata ma non obbligati al versamento diretto della contribuzione;

- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020.

È necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all’epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento.

La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l’autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata precostituita allo scopo di ottenere il riscatto.

Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l’esistenza del rapporto di lavoro.

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale.

Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell’Istituto che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica.

L’omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione.

Non è richiesta l’ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei casi in cui il documento che provi l’esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, ecc.).

Raramente la prova documentale sull’esistenza del rapporto di lavoro è idonea anche a dimostrare l’effettivo svolgimento della concreta prestazione lavorativa nel periodo in cui si lamenta l’omissione contributiva.

Il testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione diretta e dunque deve anche attestare le ragioni di come sia venuto a conoscenza di tali fatti in modo da offrire elementi di riscontro.

Possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

- colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza;

- datore di lavoro.

Con espresso riferimento alle attività agricole, possono essere accettati quali testimoni:

- i dipendenti dell’azienda agricola di appartenenza del richiedente, regolarmente assicurati per l’intero periodo per il quale viene chiesto il riscatto;

- gli iscritti nel periodo di riferimento in qualità di CD/CM o operai agricoli regolarmente assunti presso l’azienda confinante con quella dove si assume che il richiedente abbia prestato l’attività di collaboratore, regolarmente assicurati per l’intero periodo; deve quindi trattarsi di “azienda confinante”, non essendo sufficiente la semplice “vicinanza”;

- familiari che siano titolari o collaboratori nel nucleo diretto coltivatore nel periodo oggetto di riscatto.

Per le rendite vitalizie nella gestione Artigiani e Commercianti possono essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

- dipendenti dell’impresa artigiana o commerciale di appartenenza del richiedente nel periodo per il quale viene chiesto il riscatto, regolarmente assicurati per l’intero periodo;

- familiari che siano titolari o collaboratori nell’impresa nel periodo oggetto di riscatto.

INPS, circolare 29/05/2019 n. 78

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/05/30/costituzione-rendita-vitalizia-vademecum-accertatore

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble