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Apprendistato professionalizzante: agevolazioni contributive cumulabili con altri incentivi

Per rendere più conveniente l’apprendistato professionalizzante e fare in modo che ritorni ad essere la porta di accesso al mondo del lavoro per i giovani, il legislatore ha previsto la cumulabilità della contribuzione agevolata con altri benefici disponibili per l’assunzione stabile di giovani lavoratori. Nell’ambito del complesso quadro degli incentivi contributivi all’assunzione, tre sono in particolare le agevolazioni che annoverano, tra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, anche l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nella forma dell’apprendistato professionalizzante. Quali sono? Roberto Camera ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del work shop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato: tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Il legislatore, negli ultimi anni, anche al fine di rendere maggiormente appetibile il rapporto di apprendistato professionalizzante, ha previsto la cumulabilità della contribuzione agevolata, presente per questa forma contrattuale, con altri benefici disponibili per l’assunzione stabile di giovani lavoratori.

La disamina che segue, riprende proprio questi incentivi laddove prevedano, tra le tipologie di rapporto di lavoro incentivate, anche l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nella forma dell’apprendistato professionalizzante.

L’azienda che assume con un contratto a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (cosiddetti NEET), che sono registrati al Programma “Garanzia Giovani”, può beneficiare di un’agevolazione di natura contributiva, per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi contributi e premi INIAL), per un limite massimo di 8.060 euro (riparametrato su base mensile a 671,66/mese).

In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, l’importo dell’incentivo verrà proporzionalmente ridotto.

La medesima agevolazione contributiva, sia in termini di importo che di durata, è ammessa anche nel caso in cui l’assunzione sia effettuata con un contratto di apprendistato professionalizzante. In questo caso, l’incentivo spetta solo durante il periodo formativo e non spetta in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato.

L’incentivo è operativo dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Disposizioni di riferimento Norma: ANPAL - Decreti n. 3/2018, n. 83/2018 e n. 58/2018 Prassi: INPS - circolari n. 48/2018 e n. 54/2019

L’assunzione, con un contratto a tempo indeterminato, di un lavoratore di età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), in una delle Regioni del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), permette al datore di lavoro di ricevere un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per 12 mensilità.

Anche in questo caso, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale, riferita al periodo di paga mensile, è pari a 671,66 euro (8.060,00/12 euro) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Il lavoratore deve:

· risultare disoccupato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015.

· aver dichiarato, in forma telematica, al Centro per l’impiego, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.

· non aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, nei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Detta agevolazione si applica anche nel caso in cui il contratto sia di apprendistato professionalizzante: 12 mesi per un massimale mensile di esonero pari a 671,66 euro.

L’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale. Incentivo Sud non è attivabile in caso di assunzione con le altre due forme di apprendistato: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e apprendistato di alta formazione.

L’incentivo rientra nel calcolo del de minimis e la fruizione avviene indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro; l’importante è che il luogo di lavoro sia una delle Regioni summenzionate. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle Regioni suindicate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Per quanto l’incentivo Sud sia operativo già dal 2018, l’ANPAL, con il Decreto n. 178/2019, ha stabilito che l’agevolazione, per l’anno 2019, sarà applicata esclusivamente sulle assunzioni effettuate tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 2019.

Disposizioni di riferimento Norma: ANPAL - Decreti n. 2/2018 e n. 178/2019 Prassi: circolare n. 49 del 19 marzo 2018

La cd agevolazione “under 30” prevede, esclusivamente per le aziende private, l’esonero contributivo del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), nei primi 36 mesi di lavoro.

I presupposti indispensabili per la fruizione dell’incentivo sono che il lavoratore non deve essere mai stato occupato con un precedente contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che l’azienda abbia instaurato, con il giovane, un contratto di lavoro “stabile” (subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti). Stessa agevolazione è prevista in caso di utilizzo del ragazzo tramite il contratto di staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) o qualora vi sia la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine (il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione).

Il massimale viene calcolato su base mensile ed è pari a 250 euro (3.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, l’importo dell’agevolazione è pari a 8,06 euro/giorno (€ 250/31 gg.).

All’interno della norma agevolante, il legislatore ha previsto una variante in caso di assunzione del giovane con il contratto di apprendistato professionalizzante.

Infatti, nel caso in cui l’azienda decida di assumere un giovane “under 30” con un rapporto di apprendistato professionalizzante, l’esonero contributivo, sempre nel limite massimo di 3.000 euro, viene erogato per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto in caso di qualificazione al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al termine del periodo di apprendistato). Quindi, l’applicazione dell’esonero è subordinata alla qualificazione dell’apprendista ed alla prosecuzione del rapporto almeno per l’anno successivo. Ulteriore condizione è che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data di qualificazione.

Qui non possiamo parlare di vera e propria cumulabilità dell’agevolazione “under 30”, ma sicuramente l’associazione dei due benefici porta un risparmio contributivo di non poco conto per l’azienda.

A questa specifica variante non si applica la regola relativa all’assenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ricordo che l’incentivo è definito “stabile”, in quanto non ha scadenza.

Disposizioni di riferimento Norma: articolo 1, comma 100 e ss, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) Prassi: circolare n. 40 del 2 marzo 2018

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/05/31/apprendistato-professionalizzante-agevolazioni-contributive-cumulabili-altri-incentivi

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