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Terzo settore: decorrenze e controlli degli adeguamenti statutari

Arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 13 del 2019, chiarisce i termini di decorrenza della Riforma della disciplina per gli enti del Terzo settore, con riferimento all’adeguamento dello statuto per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il documento di prassi specifica anche le modalità con cui verranno svolti i relativi controlli, formali e sostanziali.

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, fornisce alcuni chiarimenti riguardo la disposizione che obbliga gli enti del Terzo settore ad adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili dettate dal D.lgs. n.117/2017, o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Gli enti iscritti ai registri hanno facoltà di effettuare, entro il 3 agosto 2019, gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (per l'individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito ministeriale), il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione.

Nel caso degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato, la scadenza del termine di 24 mesi fa riferimento alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS delibera la modifica statutaria, adeguando lo statuto alle previsioni codicistiche.

La verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. n.361/2000 ha ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del codice assegnato per legge alla competenza dell’ufficio del RUNTS. A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni, esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS.

Qualora dal procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza, ai fini della conformità degli statuti alle prescrizioni codicistiche regolanti una specifica tipologia di enti, di ulteriori modifiche statutarie, l'adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza.

Naturalmente rimane del tutto impregiudicata la potestà delle amministrazioni che gestiscono i registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale istituiti sulla base delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 di adottare, ancor prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione dai rispettivi registri nei confronti di enti a carico dei quali siano state riscontrate situazioni di contrasto rispetto al quadro normativo risultante dalla vigente normativa di riferimento.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 31/05/2019, n. 13

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/01/terzo-settore-decorrenze-controlli-adeguamenti-statutari

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