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Archivio newsSemplificazioni fiscali e nuovo calendario: il ruolo dei Consulenti del lavoro
Si parlerà delle semplificazioni fiscali in atto e del ruolo dei consulenti del lavoro nel processo di modernizzazione tributaria del Paese durante il prossimo Festival del Lavoro, organizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che si svolgerà a Milano dal 20 al 22 giugno 2019. Fattura elettronica, liquidazioni trimestrali IVA, cedolare secca, ISA. Ed ancora, il nuovo calendario per le dichiarazioni IMU/TASI e per l’invio telematico di modelli Redditi ed IRAP. Sono questi alcuni temi che saranno approfonditi nel corso dell’evento.
La nuova proposta di legge sulle “semplificazioni fiscali” (A.C. 1074), approvata il 14 maggio 2019 dalla Camera e suddivisa in vari emendamenti da inserire in sede di conversione del decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), introduce una rivisitazione del calendario fiscale e numerose semplificazioni.
Durante il prossimo Festival del Lavoro organizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che si svolgerà a Milano dal 20 al 22 giugno 2019, si parlerà delle semplificazioni fiscali in atto e del ruolo dei consulenti del lavoro nel processo di modernizzazione tributaria del Paese.
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Il predetto disegno di legge propone con l’art. 1 la modifica del termine per l’emissione della fattura elettronica previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. decreto fiscale): a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 15 giorni (non più 10) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.
L’articolo 2 modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre: si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello del periodo d'imposta. Pertanto, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della medesima dichiarazione.
L’articolo 9 dispone l’abrogazione dell’obbligo della comunicazione di proroga della cedolare secca e della relativa sanzione pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (di cui all’art. 3, comma 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
L’articolo 11 prevede che i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi.
L’articolo 17 introduce, nell’ambito dell’accertamento fiscale previsto dal Capo II del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. L’Ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
L’articolo 20 esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare, il comma 1 dispone che sono esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’articolo 21 prevede che l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili tenuti in modalità elettronica.
L’articolo 25 consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.
Il Capo III della proposta di legge, composto dagli articoli da 29 a 34, introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - un’agevolazione, circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
L’articolo 10 intende spostare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
In sede di conversione del D.L. 34/2019, con ragionevole certezza, verrà spostato al 30 novembre il termine di invio telematico di modelli Redditi ed IRAP. La nuova scadenza sarà applicabile già dalle dichiarazioni relative al 2018.
Infine, a seguito dei ritardi dell’Agenzia delle entrate sugli indici di affidabilità fiscale, attraverso un DPCM la scadenza per versare senza la maggiorazione dello 0,40% verrà probabilmente spostata al 22 luglio 2019. I contribuenti che, invece, intendono versare con la maggiorazione dello 0,40% avranno a disposizione 30 giorni ulteriori che, per effetto del differimento delle scadenze fiscali nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, fissano il nuovo termine al 21 agosto.