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Archivio newsMalattia, maternità e tubercolosi: aggiornati gli importi giornalieri validi per il 2019
L’INPS, con la circolare n. 79 del 3 giugno 2019, ha reso noti i valori per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi dei lavoratori con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2019. Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’INPS fa presente che i salari applicabili per l’anno 2019 saranno comunicati non appena disponibili.
Con la circolare n. 79 del 3 giugno 2018, l’INPS comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2019. L’ISTAT infatti ha comunicato, nella misura del +1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 e il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, ad euro 48,74.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2019, è pari a euro 43,35.
Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’INPS fa presente che i salari applicabili per l’anno 2019 saranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2018, pari a 57,60 euro.
Per i lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2019 di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2018 (G.U. n. 14 del 17.01.2019).
Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2019, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- euro 7,13 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,06;
- euro 8,06 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,06 e fino a euro 9,81;
- euro 9,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,81;
- euro 5,19 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l’anno 2019, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a: 25,72 % per i lavoratori liberi professionisti; 33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.
Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 70.998,90 (l’importo corrisponde al 70% del massimale 2018, pari a euro 101.427,00).
La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
INPS, circolare 03/06/2019, n. 79