• Home
  • News
  • Costo del lavoro: come orientarsi nella scelta del contratto più conveniente

Costo del lavoro: come orientarsi nella scelta del contratto più conveniente

Per determinare il costo del lavoro il datore di lavoro deve prendere in considerazione molti elementi, tra cui la tipologia di rapporto che si vuole instaurare con il lavoratore. Nel caso si scelga di stipulare un contratto subordinato a tempo indeterminato, alla retribuzione mensile (e plurimensile) vanno aggiunti i contributi e i premi dovuti all’INPS e all’INAIL, completamente a carico del datore di lavoro, il TFR, le eventuali maggiorazioni per lavoro a turni o domenicale e gli oneri contributivi previsti dalla contrattazione collettiva in materia di enti bilaterali o fondi integrativi sanitari. Quali sono, invece, le voci di costo rilevanti per le altre tipologie contrattuali?

La determinazione del costo del lavoro è influenzata da numerosi elementi e risente della differente tipologia di rapporto che si intende instaurare.

Relativamente al lavoro subordinato, occorre considerare:

· la retribuzione dovuta al lavoratore per effetto del suo inquadramento contrattuale, o la maggiore retribuzione pattuita all’atto dell’assunzione;

· il trattamento di fine rapporto;

· i contributi dovuti all’INPS;

· i premi INAIL, completamente a carico del datore di lavoro;

· l’incidenza dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in considerazione del fatto che, per alcune tipologie di rapporto, il costo del lavoro non è deducibile dalla base imponibile per il calcolo dell’imposta;

· altri elementi di costo, quali le maggiorazioni per lavoro a turni o domenicale, o gli oneri contributivi previsti dalla contrattazione collettiva in materia di enti bilaterali o fondi integrativi sanitari.

Per il calcolo della retribuzione netta, occorre considerare:

· i contributi INPS a carico del lavoratore;

· IRPEF e addizionali da trattenere;

· eventuali oneri contributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

In relazione al lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) o autonomo occasionale, gli elementi di costo sono rappresentati da:

· compenso pattuito;

· contributi INPS, quota datore di lavoro;

· premi INAIL carico datore lavoro (non dovuti nel lavoro autonomo occasionale);

· incidenza IRAP.

Il compenso netto si ottiene defalcando:

· i contributi INPS carico lavoratore;

· i premi INAIL carico lavoratore (solo per i collaboratori coordinati e continuativi);

· per i lavoratori parasubordinati, IRPEF ed addizionali;

· per i lavoratori autonomi occasionali, la ritenuta di acconto IRPEF del 20%.

Per i lavoratori autonomi senza Cassa previdenziale, occorre considerare:

· il compenso pattuito;

· l’eventuale rivalsa contributiva;

· l’incidenza IRAP.

Relativamente al compenso netto, occorrerà considerare la trattenuta IRPEF del 20%, qualora il lavoratore non sia un soggetto forfetario. Poiché, inoltre, il lavoratore dovrà provvedere autonomamente con il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS, per il calcolo dell’effettivo compenso netto si dovrà tenere conto anche di detto elemento.

Lavoro subordinato a tempo indeterminato

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è considerato il rapporto di lavoro standard.

Oltre alla retribuzione mensile e plurimensile dovuta, il lavoratore subordinato ha diritto a percepire, all’atto della cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto (TFR).

Qualora il TFR sia destinato alla previdenza complementare, fermo rimanendo il costo aggiuntivo del 6,91% da calcolare sulla retribuzione globale lorda, il datore di lavoro avrà diritto ad alcune misure compensative.

Lavoro subordinato a tempo determinato non sostitutivo

Allo scopo di arginare le assunzioni con contratto a tempo determinato, sono previsti costi aggiuntivi: infatti, le assunzioni a termine scontano il versamento del contributo addizionale NASpI, pari al 1,41% della base imponibile previdenziale, ad eccezione dei contratti a termine di natura sostitutiva e delle assunzioni per attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Inoltre, gli elementi che compongono il costo del lavoro, ad eccezione dei premi INAIL, non sono deducibili dalla base di calcolo IRAP.

Co.co.co. senza altra copertura previdenziale

L’aliquota INPS per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, con obbligo di versamento anche alla gestione DIS – COLL, è pari al 34,23% ed è a carico per i due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

Il premio INAIL, considerando il medesimo rischio previsto per l’impiegato amministrativo, è pari allo 0,404% ed è a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore.

Non essendo un rapporto di lavoro subordinato, il TFR non è dovuto.

Il reddito prodotto si considera assimilato a quello di lavoro dipendente.

Co.co.co. con altra copertura previdenziale

L’aliquota INPS per i pensionati o collaboratori con altra copertura previdenziale è pari al 24,00%.

Lavoro autonomo occasionale senza altra copertura previdenziale

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rappresentano forme marginali di rapporti, per lo più invisi agli Organi di vigilanza, che temono la simulazione di rapporti di lavoro subordinato.

Sono soggetti ad imposizione contributiva alla Gestione separata nella misura prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, ma con una franchigia di euro 5.000 all’anno.

Non è prevista l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I redditi percepiti si considerano redditi diversi per il prestatore, ed il committente è tenuto a trattenere una ritenuta di acconto del 20%. Naturalmente, il percipiente dovrà, entro i termini previsti, redigere la propria dichiarazione dei redditi calcolando l’IRPEF secondo le regole previste per i “redditi diversi”.

Lavoro autonomo occasionale con altra copertura previdenziale

L’aliquota INPS per i pensionati o collaboratori con altra copertura previdenziale è pari al 24,00%.

Professionisti senza Cassa previdenziale

Le prestazioni dei professionisti senza Cassa previdenziale sono soggette alla contribuzione alla Gestione separata. L’aliquota complessiva è pari al 25,72%.

Il lavoratore ha facoltà di rivalersi sul committente con un’aliquota pari al 4%: pertanto, unitamente al compenso netto, percepirà anche la quota di contribuzione previdenziale a carico del committente, che dovrà essere versata all’INPS, sommata alla quota di sua pertinenza.

Professionisti senza Cassa previdenziale in regime forfettario

In questo caso, il committente non è considerato sostituto d’imposta e la determinazione del reddito imponibile, nonché dell’imposta da corrispondere all’erario, sarà determinata dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.

-----------------------------------------------

Per ulteriori approfondimenti consulta Guida alle Paghe, il mensile diretto da Massimo Brisciani, dedicato ai professionisti e alle aziende che si misurano quotidianamente con l'elaborazione della busta paga e gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/05/costo-lavoro-orientarsi-scelta-contratto-conveniente

Iscriviti alla Newsletter




È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.

Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.

digital agency greenbubble