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Archivio newsTrasporto aereo, attività aeroportuali: rinnovata la parte generale del CCNL
Assaeroporti, Assohandlers, Assaereo, Assocontrol Federcatering e Fairo con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T.A, con l'accordo del 30 maggio 2019, hanno sottoscritto il rinnovo della parte generale del CCNL per il Trasporto aereo. L'efficacia dell'accordo è subordinata alla definizione delle relative parti specifiche e delle disposizioni finali.
Con l'accordo del 30 maggio 2019 è stato sottoscritto il rinnovo della Parte generale del CCNL per il Trasporto aereo: l'efficacia dell'accordo è subordinata alla definizione delle relative Parti specifiche e delle disposizioni finali. Di seguito le novità introdotte dall'accordo.
Il contratto non è attivabile per il personale navigante.
Il contratto a termine è ammesso in conformità alle norme di legge ed alle disposizioni della Parte generale e delle Parti specifiche del CCNL.
Il limite di assunzione con contratto a termine è del 20% medio annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Il limite complessivo di assunzione (contratto a termine e di somministrazione a termine) è del 30% degli assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
Sono in ogni caso esclusi dai limiti gli assunti a termine:
- nella fase di avvio di nuove attività/servizi/rotte, riferita ad un periodo massimo di 18 mesi (incrementabile con accordo aziendale);
- gli assunti nei picchi di intensificazione di attività stagionale. La stagionalità è disciplinata dalle Parti specifiche. Dal 1° giugno 2019 le disposizioni sulla stagionalità stabilite dall'accordo 19 novembre 2018 si considerano decadute;
- gli assunti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, con possibilità di affiancamento di 2 mesi sia prima che dopo;
- gli assunti ex art. 8, comma 2, l. n. 223/1991, disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, nn. 4) e 99), Regolamento UE n. 651/2014.
Nel caso di successione di contratti a termine (anche di somministrazione) per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dalle interruzioni, la durata massima complessiva è di 36 mesi.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi degli artt. 30 e ss. D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto non è attivabile per il personale navigante.
Per il limite complessivo e le ipotesi escluse dai limiti, si veda quanto detto per il Lavoro a tempo determinato.
E' ammesso lo svolgimento di lavoro supplementare fino a concorrenza del limite settimanale, mensile e annuo del normale orario di lavoro, nelle ipotesi di part-time a tempo indeterminato ed a tempo determinato ai sensi di legge. Nelle parti specifiche posso essere disciplinate modalità specifiche.
Sono confermate le ipotesi in cui è ammesso il lavoro supplementare, così come è confermato che il trattamento economico per il supplementare e per lo straordinario è contenuto nelle Parti specifiche.
Sono attivabili, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale o alla variazione in aumento della prestazione: le modalità di pattuizione sono disciplinate nelle Parti specifiche.
Le Parti disciplinano il contratto di telelavoro e promuovono il lavoro agile.
Accordo 30/05/2019