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Archivio newsContenzioso tributario: dai Consulenti del Lavoro l’analisi degli strumenti deflattivi
Con la circolare n. 10 del 2019 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza i principali strumenti che il legislatore mette a disposizione del contribuente per deflazionare il contenzioso tributario. Si tratta per lo più di modalità di definizione extra giudiziale delle controversie insorte in materia fiscale con l’Amministrazione finanziaria, a fronte delle quali è possibile ridurre la portata sanzionatoria dei provvedimenti adottati.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 10 del 6 giugno 2019, analizza sinteticamente i principali istituti deflattivi in materia di contenzioso tributario.
Il contribuente che abbia ricevuto la notifica di un atto di contestazione di violazioni tributarie o un avviso di accertamento può ricorrere all'istituto della definizione agevolata delle sanzioni amministrative. Gli strumenti deflattivi previsti dal legislatore in materia di contenzioso tributario consentono di definire la contestazione e di evitare lunghi e logoranti contenziosi.
Il contribuente può sollecitare l'esercizio del potere di autotutela in materia tributaria da parte dell'Agenzia delle Entrate, presentando in carta semplice un'istanza di annullamento totale o parziale dell'atto. L'istanza di autotutela non sospende il termine perentorio previsto per l'impugnazione dell'atto impositivo o sanzionatorio.
L'accertamento con adesione è un accordo stipulato con l'Agenzia delle Entrate, prima che venga instaurato il contenzioso sull'atto impositivo, ad accoglimento delle ragioni di parziale infondatezza dell'imposta o della maggiore imposta accertata.
In questo modo il contribuente può ridurre ad un terzo del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria connessa all'imposta rimodulata, quand'anche nell'avviso di accertamento la sanzione stessa sia stata irrogata nella misura massima.
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione determina la sospensione per un periodo di 90 giorni del termine per proporre ricorso e della riscossione delle somme.
L'istituto dell'accertamento con adesione può riguardare tutte le tipologie di accertamento tributario (accertamenti analitici, antielusivi, sintetici, presuntivi, induttivi e di valore), anche se risulta particolarmente appropriato per quelle fattispecie di accertamenti che si contraddistinguono per la presenza di margini valutativi. Possono formare oggetto di definizione "agevolata" solo le violazioni "sostanziali e non anche quelle "formali", ossia quelle violazioni alle quali non è associato il recupero di base imponibile, né determinano l'applicazione di sanzioni commisurate ad una maggiore imposta accertata.
L'atto di adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio impositore, ma in certe ipotesi, e sempre entro i termini decadenziali, è possibile l'ulteriore azione accertatrice.
Se il contribuente presta acquiescenza all'atto impositivo, rinunciando a proporre ricorso e istanza di accertamento con adesione, può ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio impositore, con la specificazione che la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
In questo, entro il termine per la proposizione del ricorso, deve essere effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni o la prima rata. Il contribuente, infatti, come nel caso dell'accertamento con adesione, può rateizzare l'importo complessivamente dovuto in 8 rate trimestrali o, se il debito tributario supera i 50.000,00 euro, in 16 rate trimestrali. Entro dieci giorni dal pagamento, il contribuente deve trasmettere all'Ufficio impositore copia della quietanza di pagamento.
Si tratta di un procedimento valido per i seguenti atti:
a) avvisi di accertamento emessi per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA;
b) avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, in cui si contesta al contribuente l'insufficiente dichiarazione di valore o l'occultazione di una parte del corrispettivo;
c) avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta sulle successioni in caso di infedeltà della relativa dichiarazione;
d) avvisi di accertamento e liquidazione dell'imposta sulle successioni in caso omessa presentazione della dichiarazione di successione;
e) avvisi di liquidazione emessi per il recupero dell'agevolazione prima casa e dell'agevolazione relativa alla piccola proprietà contadina.
Il contribuente che voglia contestare in via giudiziale un atto impositivo o della riscossione rispetto al quale il valore della lite non superi l'importo di 50.000 euro, è obbligato ad esperire la procedura di reclamo mediazione tributaria, notificando il ricorso all'Agenzia delle Entrate e fornendo anche una proposta di mediazione, laddove il contribuente ritenga che la pretesa tributaria non sia integralmente illegittima o infondata.
L'eventuale omesso esperimento della procedura di reclamo mediazione tributaria determina l'improcedibilità del ricorso. Decorsi infruttuosamente 90 giorni dalla data in cui l'Ufficio impositore abbia ricevuto il ricorso/reclamo, il contribuente, potrà costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, depositando il ricorso nel termine perentorio dei successivi 30 giorni, laddove ricorrano le seguenti ipotesi:
a) il reclamo è stato espressamente respinto dall'Ufficio impositore nell'anzidetto termine di 90 giorni;
b) l'eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente ha trovato accoglimento parziale da parte dell'Ufficio impositore nell'anzidetto termine di 90 giorni;
c) la proposta di mediazione proposta dall'Ufficio impositore nell'anzidetto termine di 90 giorni non è soddisfacente;
d) nessuna comunicazione è pervenuta dall'Ufficio impositore nel medesimo termine di 90 giorni.
Il principale effetto dell'accordo di mediazione o dell'accoglimento del reclamo con cui il contribuente contestava solo parzialmente il tributo consiste nella riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo edittale, corrispondente all'ammontare del tributo ridefinito in contraddittorio con l'Ente impositore.