News
Archivio newsSblocca cantieri: primo via libera al DDL
Il Senato ha approvato il disegno di legge per la conversione del decreto Sblocca cantieri. Il testo, che conferma le misure introdotte in tema di appalti dal superemendamento del 5 giugno, tra cui la percentuale del subappalto al 40% fino al 2020 e il ritorno delle gare semplificate a inviti per i lavori pubblici fino a 1 milione di euro, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per il via libera definitivo. Obiettivo del Governo, attraverso l’introduzione di una serie di correttivi al Codice dei contratti pubblici, è quello di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti per favorire la ripresa delle imprese coinvolte nel settore edile.
È stato approvato dall'Aula del Senato con 142 voti favorevoli, 94 contrari e 17 astenuti il disegno di legge di conversione del decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019).
Il testo, che passa adesso alla Camera per incassare il via libera definitivo, era stato modificato il 5 giugno dal superemendamento frutto dell’accordo tra le forze politiche di Governo.
Il provvedimento mira a introdurre una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) nell'intento dichiarato di semplificare le procedure di aggiudicazione.
Più in generale, grazie allo Sblocca cantieri, il Governo punta anche ad accelerare gli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Tra le altre novità, per quanto riguarda le imprese, il testo del DDL prevede:
- la percentuale per il subappalto al 40% fino al 31 dicembre 2020 (a meno che non intervenga una riforma complessiva del Codice appalti), lasciando la decisione della percentuale applicabile (tra zero e 40%) alle stazioni appaltanti, volta per volta con i bandi di gara;
- il ritorno delle gare semplificate a inviti (procedure negoziate) per i lavori pubblici fino a 1 milione di euro (conferma dell'affidamento fiduciario diretto sotto i 40mila euro e nuovo affidamento diretto "ibrido", previa consultazione di almeno tre imprese, per assegnare i lavori tra 40mila e 150mila euro e i servizi e le forniture tra 40mila euro e le soglie UE, ossia 221mila euro);
- l'abrogazione delle disposizioni sulla disciplina del ruolo del Responsabile unico del procedimento (RUP) e sui contratti sottosoglia che era stata introdotta dalla versione originaria dell’art. 1 del decreto Sblocca cantieri;
- in tema di offerte anomale nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata soltanto quando l’appalto non abbia interesse transfrontaliero;
- nuove disposizioni in materia di affidamento dei lavori a imprese soggette a procedura concorsuale (anticipando i contenuti della riforma di cui al D.Lgs. n. 14/2019, “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dall’agosto 2020);
- la cancellazione della possibilità di escludere le imprese dalle gare d’appalto sulla base di irregolarità fiscali e contributive non accertate in via definitiva (norma contestata prevista nel testo iniziale dello Sblocca-Cantieri);
- in tema di rifiuti, procedure autorizzative più veloci per gli impianti per la gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della Regione Lazio e di Roma Capitale (gli iter autorizzativi dovranno concludersi in massimo 60 giorni).