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Archivio newsAssegno di natalità: quando spetta l’importo maggiorato e come richiederlo
Arrivano dall’INPS, con la circolare n 85 del 2019, le istruzioni per l’applicazione anche al 2019 della disciplina innovata riguardante l’assegno di natalità. L’assegno è infatti riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel medesimo periodo, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
Con la circolare n. 85 del 7 giugno 2019 l’INPS interviene a fornire le modalità applicative dell’assegno di natalità ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.
A partire da quest’anno viene riconosciuta una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato, in base ai seguenti criteri:
1. la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
2. ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
3. diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
4. in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
- se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
- se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
5. in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo. Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente;
6. in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli.
Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il beneficio.
Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
La DSU deve essere poi rinnovata per ciascun anno di spettanza del beneficio. Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU o da idonea documentazione giustificativa nel rispetto dei seguenti termini:
- entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità;
- entro il termine massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.
La domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.
Se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La circolare prevede inoltre un regime transitorio: per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019.
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo, con una delle seguenti modalità:
- allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”;
- trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ovvero quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
INPS, circolare 07/06/2018, n. 85