News
Archivio newsIncentivi all’occupazione: ancora incertezze per i datori di lavoro
Il quadro degli incentivi contributivi alle imprese che assumono con contratti stabili è ancora incerto. E’, infatti, in stand by l’agevolazione per i giovani under 35 assunti nel biennio 2019/2020. Per l’incentivo nel Mezzogiorno, partito con un ritardo di quattro mesi e lasciando fuori le assunzioni effettuate nel frattempo, manca la circolare INPS che consente ai datori di lavoro di presentare le domande di accesso ai benefici. Inattuati anche il “bonus giovani eccellenze” e le agevolazioni collegate al reddito di cittadinanza. Il tema sarà approfondito durante il prossimo Festival del Lavoro, organizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che si svolgerà a Milano dal 20 al 22 giugno 2019.
Siamo giunti al mese di giugno e rimane ancora incerto il quadro degli incentivi al lavoro per il 2019.
L’agevolazione per i giovani under 35 assunti nel biennio 2019/2020 prevista dalla legge n. 96/2018 rimane ancora in stand by, in attesa del decreto attuativo che doveva essere adottato entro l’11 ottobre 2018.
L’incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno è partito con un ritardo di 4 mesi lasciando fuori le assunzioni effettuate nei primi 4 mesi dell’anno, anche se manca la circolare INPS che consente ai datori di lavoro di poter presentare le richieste di accesso al beneficio.
Inattuate di fatto altresì le agevolazioni collegate al reddito di cittadinanza in quanto richiedono l’avvio della piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’ANPAL.
Anche l’incentivo di nicchia “Bonus giovani eccellenze”, introdotto dall’art. 1, comma 706, della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018), rimane ancora in attesa della circolare che stabilisca le modalità di fruizione.
Consulta il dossier Bonus assunzioni 2019
Ma facciamo il punto della situazione dei principali incentivi 2019 ancora in attesa d’attuazione.
L’articolo 1 bis inserito dalla legge n. 96/2018 in sede di conversione del D.L. n. 87/2018, ha previsto l’esonero parziale nella misura del 50% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Sono esclusi dalla riduzione i premi e contributi dovuti all’INAIL e spetta per un periodo di 36 mesi, fino ad un massimale annuale di 3 mila euro, da riparametrare su base mensile e riproporzionare nel caso in cui il contratto di lavoro sia a tempo parziale.
L’incentivo spetta anche nel caso di conversione di un rapporto da tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.
La finalità della norma è stata quella di consentire, per un ulteriore biennio, di beneficiare degli incentivi anche per gli under 35. Dal 2019, infatti, l’incentivo strutturale previsto dalla legge n. 205/2017 riguarda esclusivamente i giovani di età inferiore a 30 anni.
Peraltro, è utile ricordare che non si tratta di una proroga del comma 102 della citata legge n. 205/2017 ma di un incentivo parallelo, regolato autonomamente dall’art. 1 bis della legge n. 96/2017.
Alle “buone intenzioni” del legislatore, non ha fatto seguito il perfezionamento necessario per l’effettiva operatività del beneficio. La disposizione richiede, infatti, l’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che doveva avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, che ancora non ha visto la luce.
L’articolo 8 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha previsto per il datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero spetta:
- nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione;
- per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.
L’incentivo spetta anche nel caso di rinnovo del Rdc, in questo caso nella misura fissa di 5 mensilità.
L’incentivo mensile non può in ogni caso superare l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’operatività del beneficio richiede tuttavia che il datore di lavoro provveda a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità di posti vacanti, ed in relazione a tali scoperture provveda alle assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.
Effettuata l’assunzione, il datore di lavoro deve contestualmente stipulare un patto di formazione con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
E’ utile ricordare che l’incentivo prevede che il datore di lavoro nei 36 mesi successivi all’assunzione non deve effettuare il licenziamento del beneficiario di Rdc, salvo il recesso non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. In caso contrario, sarà chiamato alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
L’incentivo all’occupazione nel Mezzogiorno è stato adottato a seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale ANPAL n. 178 del 19 aprile 2019, prendendo le mosse dall’art. 1, comma 247, della legge n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019.
L’effettiva operatività del beneficio attende tuttavia le istruzioni dell’INPS che, con apposita circolare, deve definire le modalità di richiesta del beneficio.
L’incentivo è riservato esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni di rapporti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate solo dal 1° maggio al 31 dicembre 2019.
Rimangono quindi escluse le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2019.
Anche le risorse previste risultano drasticamente ridotte: rispetto ai 500 milioni stanziati dall’art. 1, comma 247, della Legge n. 145/2018, la dotazione finanziaria è per ora di soli 120 milioni.
L’agevolazione ricalca quella già prevista lo scorso anno. E ricordiamo che consiste nell’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
Il soggetto assunto deve risultare in stato di disoccupazione ed inoltre non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro (salvo il caso di conversione del rapporto da tempo determinati in un contratto a tempo indeterminato).
Se il lavoratore assunto ha un’età superiore a 35 anni, è necessario altresì che risulti anche privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.