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Apprendistato: quando l’azienda rischia di perdere i benefici (anche contributivi) ottenuti

Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o tramite un’agenzia di somministrazione, più di un certo numero di apprendisti. Il “massimale” di contratti di apprendistato stipulabili dall’azienda dipende dal numero dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Oltre tale limite, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono considerati lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato. E’ solo una delle motivazioni che possono portare un ispettore al disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei benefici contributivi ed economici erogati all’impresa. Roberto Camera ne parlerà al Festival del lavoro 2019, nel corso del work shop di Wolters Kluwer “La riscoperta dell’apprendistato: tra incentivo e formazione”, che si terrà giovedì 20 giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

Oltre alla mancata formazione dell’apprendista, vi sono altre motivazioni che possono portare un ispettore del lavoro a disconoscere il contratto di apprendistato professionalizzante.

Si tratta di violazioni macroscopiche che possiamo qui sintetizzare.

Mancanza del requisito di carattere anagrafico

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il limite massimo dei 29 anni è stato interpretato dal Ministero del Lavoro come 29 anni e 364 giorni.

È possibile partire dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005.

È appena il caso di ricordare che la limitazione anagrafica non interessa i soggetti assunti in apprendistato professionalizzante quali beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015.

Un datore di lavoro non può assumere, direttamente o indirettamente (per il tramite di un’agenzia di somministrazione), più di un certo numero di apprendisti. Il massimale di apprendistati che l’azienda può avere in contemporanea dipende dal numero dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Questa la tabella di riferimento:

Organico Numero apprendisti
Fino a 3 dipendenti (da 0 a 3): Al massimo 3 apprendisti
Da 4 a 9 dipendenti Non più del 100% dei dipendenti;
Oltre i 9 dipendenti Rapporto di 3 apprendisti ogni 2 maestranze specializzate e qualificate
Aziende Artigiane Si considera quanto previsto nel Testo Unico per l’Artigianato (art. 4 della Legge n. 443/1985): ‒ fino a 5 per edilizia e lavorazioni in serie; ‒fino ad 8 per trasporti; ‒ fino a 9 per lavorazioni non in serie; ‒ fino a 16 per lavorazioni artistiche - tradizionali - abbigliamento su misura.

Oltre i predetti numeri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato verranno considerati lavoratori «ordinari» a tempo indeterminato, con contestuale disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei relativi benefici.

Per le aziende che occupano più di 49 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.

Restano esclusi dalla percentuale gli apprendisti per i quali si è risolto il rapporto di lavoro per:

‒ recesso durante il periodo di prova,

‒ dimissioni,

‒ licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la percentuale, è consentita, comunque, l'assunzione di un apprendista.

Nel calcolo dei 50 dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Vanno, viceversa, esclusi:

‒ gli apprendisti;

‒ i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.

Detto limite può essere rivisto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In questo caso, la capienza delle aziende sulle quali soggiace l’obbligo di calcolare la percentuale di stabilizzazione e la percentuale stessa è rimessa alla contrattazione tra le parti.

La sanzione prevista in caso di sforamento della percentuale di stabilizzazione porta a considerare gli apprendisti assunti in violazione dei limiti, quali ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.

La sanzione si applica esclusivamente qualora venga violata la clausola di stabilizzazione prevista dalla legge e non quella, eventuale, indicata dalla contrattazione collettiva.

Uno dei requisiti fondamentali per attivare un rapporto di apprendistato professionalizzante “ordinario” (escluso quindi l’apprendistato cd “in disoccupazione”) è che il lavoratore non abbia già conseguito la qualifica, oggetto dell’apprendistato, con lo stesso o con altro datore di lavoro.

Se l’apprendista è già in possesso della qualifica, si avrà il disconoscimento del contratto agevolato per impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze già possedute.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 2013, ha stabilito che se il rapporto preesistente è stato di durata limitata, non si pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. In questo caso, al fine di considerare legittimo il nuovo contratto di apprendistato, vanno verificate tre cose:

1. che il rapporto pregresso non ha avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva per la qualificazione dell’apprendista.

2. che il nuovo rapporto preveda un percorso addestrativo, nel piano formativo individuale, volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.

3. che il nuovo rapporto preveda una riduzione della durata dell’apprendistato, contemperando il periodo svolto nel precedente rapporto di lavoro.

Ma cosa comporta il disconoscimento del rapporto di apprendistato? Il rapporto di lavoro viene considerato, a tutti gli effetti, come un ordinario rapporto a tempo indeterminato. Vengono meno, quindi, tutti i benefici di carattere normativo ed economico connessi al rapporto di apprendistato. In particolare, viene meno:

• il non computo del lavoratore nell’organico aziendale;

• il sotto inquadramento ovvero, in alternativa, percentualizzazione della retribuzione;

• la decontribuzione parziale.

Non tutte le violazioni, alle regole normative sul contratto di apprendistato, portano alla perdita dei benefici economici ed al disconoscimento del contratto agevolato. Infatti, la normativa prevede che, per ciascuna violazione delle seguenti disposizioni, la sanzione prescritta è unicamente di natura pecuniaria, senza con questo, intaccare la prosecuzione del contratto di apprendistato. Vediamo quali sono le violazioni:

a) mancanza della forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale. È logico che parliamo di contratti stipulati regolarmente e che sono posti a conoscenza della pubblica amministrazione attraverso la comunicazione obbligatoria telematica, effettuata al Centro per l’impiego (Unilav). Sarà applicata la sanzione prevista dal Testo unico anche nel caso in cui la scrittura del contratto non sia conforme ai modelli previsti dalla contrattazione collettiva o sia stato formalizzato successivamente la data di instaurazione del rapporto di apprendistato;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) inquadramento errato del lavoratore;

d) assenza del tutore o del referente aziendale. Ricordo che per i requisiti del Turor, la disciplina è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva, essendo abrogato il D.M. 28 febbraio 2000.

Ad ogni violazione, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa (diffidabile) compresa tra i 100 ed i 600 euro che, in caso di recidiva, possono aumentare da 300 a 1.500 euro.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

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Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2019/06/08/apprendistato-azienda-rischia-perdere-benefici-anche-contributivi-ottenuti

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