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Società quotate: nuove norme europee sulla “governance”

In vigore dal 10 giugno 2019 il D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 recante l’attuazione della direttiva UE n. 2017/828, che modifica la direttiva n. 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo temine degli azionisti. La direttiva è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. Inoltre, la direttiva garantisce l’applicazione di quei principi generali che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere per il ricorso al mercato del capitale di rischio.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, recante l’attuazione della direttiva UE n. 2017/828, che modifica la direttiva n. 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo temine degli azionisti.

La direttiva è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. In particolare, la direttiva ha introdotto specifiche previsioni volte ad assicurare un’informativa tempestiva e adeguati presìdi di tutela nel processo di deliberazione delle operazioni con le parti correlate.

In particolare, il decreto prevede la modifica dell’art. 2391-bis del Codice civile aggiungendo un terzo comma. In esso si prevede che la CONSOB, nel definire i principi generali che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere per il ricorso al mercato del capitale di rischio, deve individuare almeno:

a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell’operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La CONSOB può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata;

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall’applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;

c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2391, e gli azionisti coinvolti nell’operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull’operazione.

Nell’ambito della disciplina della disciplina accentrata viene aggiunto all’art. 82, D.Lgs. n. 58/1998, il comma 4-bis il quale stabilisce che la CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento:

a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con la direttiva n. 2007/36/CE;

b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti e le relative modalità operative;

c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti;

d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti;

e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell’attività di gestione accentrata.

Allo stesso decreto viene inoltre inserito un articolo (art. 83-novies.1) il quale, ai fini della non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi, stabilisce che gli intermediari e i depositari centrali debbano comunicare al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati, distintamente per ciascun servizio. Inoltre, i corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi.

Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei connessi servizi.

In merito all’articolo 83-duodecies relativo all’identificazione degli azionisti, il decreto stabilisce che, al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri UE hanno il diritto di richiedere l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico dell’emittente.

Il decreto chiarisce che la politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo. Solo in presenza di circostanze eccezionali, intendendo come tali sole le situazioni in cui sia necessario ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato, le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare.

Il decreto chiarisce che le disposizioni della sezione-ter del Capo II del Titolo III della Parte IV del D.Lgs. n. 58/1998 relativa ai consulenti in materia di voto, si applicano ai soggetti che:

a) abbiano la sede legale in Italia;

b) abbiano una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro UE.

Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovranno adottare e comunicare al pubblico una politica di impegno che descriva, nel rispetto della piena trasparenza, le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. Inoltre, dovranno comunicare su base annua:

- le modalità di attuazione di tale politica di impegno;

- come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti;

- le motivazioni per cui hanno scelto di non adempiere ad una o più delle disposizioni previste.

Le informazioni devono poter essere reperite sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o su mezzi facilmente accessibili online.

Gli investitori istituzionali dovranno comunicare altresì, al pubblico, in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi

Il decreto prevede ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare:

- in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, per l’inosservanza delle disposizioni deve essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro;

- in tema di operazioni con parti correlate, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l’art. 2391-bis c.c. e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla CONSOB ai sensi del medesimo articolo, deve essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila, mentre per la violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione deve essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 150.000 euro;

- in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto, per l’inosservanza delle disposizioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 150.000 euro.

D.Lgs. 10/05/2019, n. 49 (G.U. 10/06/2019, n. 134)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/06/11/societa-quotate-nuove-norme-europee-governance

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