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Archivio newsBonus bebè 2019: domande al via tra conferme e novità
L’INPS, con la circolare n. 85 del 2019, ha fornito chiarimenti sul bonus bebè per i figli nati o adottati nel 2019 e fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il contributo è esteso agli stranieri titolari di carta di soggiorno. La domanda va trasmessa in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. Il bonus bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in Italia e in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro. Nel 2019 è prevista, infine, un’importante novità: quale?
L’assegno di natalità o bonus bebè consiste in un contributo economico erogato dall’INPS ai cittadini che danno alla luce o adottano un bambino, in misura diversificata in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare richiedente, corrisposto mensilmente fino al compimento di un anno di età
La domanda di erogazione può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso di:
- valore ISEE;
- residenza in Italia;
- convivenza con il minore;
- cittadinanza italiana o comunitaria.
Il beneficio è dunque esteso agli stranieri titolari dei seguenti permessi:
- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.
E’ inoltre necessario che il nucleo familiare dei richiedenti sia in possesso di un ISEE minorenni inferiore a 25.000 euro.
La principale novità introdotta nel 2019 alla disciplina dell’assegno di natalità è rappresentata dal riconoscimento di una maggiorazione, nella misura del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
La spettanza di tale maggiorazione dipende da alcuni criteri specifici riguardanti l’evento:
1. ciascun figlio successivo al primo del genitore richiedente da diritto all’assegno maggiorato, purchè i due soggetti siano conviventi;
2. si considera “primo figlio” del genitore richiedente quello che, anche se adottivo, sia residente in Italia e convivente. Non si considerano “figli” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo. Non ha alcuna rilevanza l’età del figlio, che può essere anche maggiorenne,
3. in caso di parto gemellare o adozione plurima:
- se non sono presenti altri figli, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
- qualora invece il genitore richiedente abbia già dei figli, anche adottivi, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli.
Il nucleo familiare del genitore richiedente deve essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro:
- al momento della presentazione della domanda;
- per tutta la durata del beneficio.
Non può essere presentata domanda per l’erogazione dell’assegno di natalità sulla base di un
a DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Esempio |
DSU presentata a gennaio 2019 Nascita del bambino: marzo 2019 E’ necessario presentare, in data successiva alla nascita, una nuova DSU nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno. |
Per ciascun anno di spettanza del beneficio è poi necessario rinnovare la DSU.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate rilevi omissioni o difformità rilevate nell’attestazione ISEE, il pagamento dell’assegno viene sospeso.
Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU o da idonea documentazione giustificativa, entro i seguenti termini:
- entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità: presentazione nuova DSU;
- entro 6 mesi dall’attestazione ISEE: presentazione documentazione giustificativa idonea.
La data di presentazione della domanda di assegno determina la data di decorrenza dell’erogazione dello stesso:
- se la domanda viene presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo: la prestazione è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore;
- se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni: l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
N.B. Per determinare il termine di 90 giorni non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. |
Nella circolare n. 85 del 2019, l’INPS prevede anche un periodo transitorio con riferimento alle nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019: in questo caso il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019 e il relativo termine di presentazione scade il 13 giugno 2019.
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo, con il modello SR163 - “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” predisposto dall’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
In particolare, l’inoltro del modello di domanda può avvenire:
- allegandolo in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”;
- trasmettendolo da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
- attraverso una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- consegnandolo a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi.
N.B. In caso di nascite gemellari o adozioni plurime, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. |
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare:
- nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui, oppure 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui) in caso di applicazione della maggiorazione;
- nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui) ovvero 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui), in caso di applicazione della maggiorazione.
Ad ogni modo, la durata massima di erogazione dell’assegno è di 12 mensilità.
L’erogazione dell’assegno è interrotta per decadenza in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
Il nucleo familiare beneficiario decade dall’assegno anche quando si verifichi una delle seguenti situazioni:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
L’erogazione dell’assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
- compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento, fine dell’affidamento temporaneo;
- raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.
L’INPS interromperà l’erogazione dell’assegno a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è verificata la perdita di un requisito.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.
Qualora torni in possesso dei requisiti, il richiedente deve presentare una nuova domanda, sempre nel rispetto delle ordinarie regole di decorrenza dell’assegno.
Esempio 1: nuova domanda presentata entro 90 giorni |
Nascita: 27 gennaio 2019 Decadenza: 3 febbraio 2019 Riacquisto dei requisiti: 7 marzo 2019 Nuova domanda: 10 aprile Decorrenza del beneficio: marzo 2019 |
Esempio 2: nuova domanda presentata entro 90 giorni |
Nascita: 27 gennaio 2019 Decadenza: 3 febbraio 2019 Riacquisto dei requisiti: 7 marzo 2019 Nuova domanda: 28 maggio Decorrenza del beneficio: maggio 2019 |
Esempio 3: nuova domanda presentata dopo 90 giorni |
Nascita: 27 gennaio 2019 Decadenza: 15 febbraio 2019 Riacquisto dei requisiti: 10 giugno 2019 Nuova domanda: 3 luglio Decorrenza del beneficio: luglio 2019 |